In riferimento all’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione a partire dal 18 ottobre 2018, previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2018 (c.d. Codice dei contratti), sono già arrivate la nota dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e la piattaforma elettronica dell’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali . Al fine di fornire qualche chiarimento sugli acquisti di importo inferiore ai 1.000 euro, è arrivato anche il Comunicato del Presidente dell’ ANAC 30 ottobre 2018 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro“.
Il Comunicato dell’ANAC arriva dopo le richieste di chiarimento da parte delle stazioni appaltanti, soprattutto in riferimento a come si coniuga la disposizione presente nell’art. 40, comma 2 del Codice con gli affidamenti di importo inferiore ai 1.000 euro, per i quali l’Authority ha chiarito che permane la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione di cui all’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.
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