Il TAR Lazio, con sentenza n. 10460 del 30 ottobre 2018, si è pronunciato sulla legittimità del verbale di gara. In particolare, con un primo ordine di doglianze, la ricorrente lamentava la mancata sottoscrizione di due verbali di gara da parte, rispettivamente, di un componente e di un funzionario. Deve in proposito osservarsi come la doglianza, nella stessa prospettazione di parte, abbia una valenza meramente formale, atteso che le ricorrenti non contestano la veridicità di quanto affermato nei verbali in ordine alla effettiva presenza di tutti i membri della Commissione, evidenziando solo la carenza di alcune sottoscrizioni, una per verbale, peraltro riferibili a persone non investite di specifiche funzioni di verbalizzazione. Secondo il Collegio, deve osservarsi come, in assenza di una norma che commini l’invalidità delle operazioni verbalizzate perché prive della sottoscrizione di soggetti non muniti di funzioni certificative, la censurata carenza di firme integra una mera irregolarità formale.
Inoltre, non sono state condivise le contestazioni relative alla tempistica della valutazione delle offerte tecniche. Nelle controversie in materia di appalti pubblici è da escludere che possa essere addotta a indice di illegittimità dell’operato del seggio di gara la pretesa inadeguatezza dei tempi impiegati per l’esame delle offerte, potendo la brevità dei lavori essere la risultante di particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della commissione giudicatrice, della adeguatezza della organizzazione dei suoi lavori ovvero della rilevazione a volte ictu oculi delle peculiari caratteristiche dei progetti presentati” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 28/07/2014, n. 3998).
Ne deriva che l’esiguità dell’elemento temporale non rileva per sé stessa, ma, per avere effetti invalidanti, in quanto espressione di una carenza di istruttoria, deve essere accompagnata dalla prospettazione (puntuale e non generica) di una superficialità e inattendibilità nell’esame delle offerte posto in essere dalla commissione, tale da determinare un esito irrazionale ed illogico delle determinazioni conclusive assunte.
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