Dopo il parere interlocutorio del 26 giugno 2018, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha emesso il parere 28 novembre 2018,n. 2781 sulle modifiche apportate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso previsto ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.Un parere che, dopo quello interlocutorio che aveva sostanzialmente sospeso il giudizio sullo schema di Regolamento, entra nel dettaglio delle modifiche proposte dall’ANAC non a seguito di una consultazione con i principali stakeholder coinvolti ma dell’esperienza maturata dall’Autorità nella gestione quotidiana dei procedimenti e dalla esigenza di garantire una maggiore tempestività, adeguatezza e, conseguentemente, efficacia dei pareri resiIn tal senso, una delle critiche più interessanti della Commissione Speciale riguarda proprio l’asserita esperienza operativa di cui l’ANAC parla per giustificare determinate modifiche. Esperienza che, allo stato attuale, rimane patrimonio esclusivamente dell’ANAC, non contribuendo a rendere il parere più precisamente informato.In particolare, con riferimento alla trasmissione di documentazione utile per evadere la richiesta di parere, l’Anac ha rappresentato che non sono sottoposti a consultazione, fra gli altri, “gli atti emanati a seguito di richieste specifiche, quali i pareri di precontenzioso e i pareri sulla normativa” nonché “gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna“. Ha, anche, aggiunto che “Sono, di regola, sottoposti alla verifica di impatto della regolazione i provvedimenti per la cui approvazione è stata adottata una procedura AIR e i provvedimenti ritenuti di particolare interesse o che hanno avuto un significativo impatto sul mercato“. Ne consegue, sempre secondo l’Autorità di Raffaele Cantone, che l’adozione del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, destinato a disciplinare il relativo procedimento, di regola non viene preceduta da una consultazione dei portatori dei diversi interessi coinvolti, in quanto, trattandosi di un procedimento che non mira a disciplinare il rilascio di atti a carattere generale, bensì di pareri con effetti, vincolanti o meno, fra le parti di una controversia sorta in una specifica gara, si era ritenuto che lo strumento dell’AIR non fosse utile allo scopo.L’Anac ha, quindi, concluso chiarendo che le modifiche proposte, e sottoposte alla valutazione della Commissione speciale, non derivano tanto da una valutazione di impatto scaturita da consultazioni o da una preventiva AIR, bensì dall’esperienza maturata dall’Autorità nella gestione quotidiana dei procedimenti e dalla esigenza di velocizzare, ove possibile, il rilascio dei pareri.Ciò premesso, tra le diverse modifiche non condivise la Commissione Speciale ha segnalato l’aver espunto dall’elenco delle istanze che hanno priorità quella fatte pervenire dalla stazione appaltante, atteso che l’autorevole parere reso dall’Anac al soggetto che ha bandito la gara può evitare sul nascere vizi procedurali che poi conducono, anche dopo molto tempo e a gara conclusa, all’annullamento – in autotutela o giurisdizionale – della procedura.Interessante è anche la modifica relativa ai pareri emessi in forma semplificata. In particolare, in caso di pareri non vincolanti in appalti sopra soglia e in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione ai sensi di cui al comma 1, l’Ufficio, in deroga all’art. 7 9, comma 4, potrebbe predisporre direttamente una bozza di parere con una motivazione in forma semplificata anche attraverso il richiamo a precedenti pareri già adottati, che, previa approvazione del Presidente, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio.
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