Il consorzio di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 25.06.1909 n. 422, in base all’art. 4 della citata legge, deve considerarsi soggetto giuridico a se stante e distinto, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte.
Il consorzio, pertanto, partecipa alla procedura di gara utilizzando requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè interna corporis.Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20.05.2013 n.14; sez. V, 17.07.2017, n. 3505).Concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Consiglio di Stato, 02.01.2012 n. 12; id. sez. VI, 29.04.2003 n. 2183).La circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (art.80 d.lgs. n. 50/2016) oltre che speciale ( art. 83 d.lgs. n. 50/2016), non è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione.La perdita dei requisiti in questione da parte della consorziata esecutrice comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente (in tal senso, da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 23.11.2018 n. 6632)
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