Sulla base del principio di autonomia delle valutazioni in materia di interdittiva antimafia, le sentenze di assoluzione in sede penale, così come i provvedimenti di riabilitazione, non possono ritenersi idonei ad escludere in via automatica la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa, e quindi non precludono l’adozione di un’interdittiva antimafia, che tuttavia deve essere adeguatamente motivata.Nel caso di fronte al Tar lombardo, l’interdittiva antimafia era stata disposta in seguito a una condanna penale, nonostante successivamente alla condanna fosse stato avviato un procedimento conclusosi con la riabilitazione del reo, in quanto era emersa la sua volontà di non commettere più reati nonché di mutare condotta di vita per reinserirsi in modo retto nella società.A tale proposito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato per cui, ai fini dell’adozione di un’informativa, non occorre provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì solo la sussistenza di elementi sintomatico – presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, dovendo detti elementi essere considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.Da questo punto di vista, la sentenza di assoluzione e la sentenza di riabilitazione in seguito a condanna non sono del tutto vincolanti per l’amministrazione.Infatti, ricorda il TAR, neppure i provvedimenti di assoluzione in sede penale possono ritenersi idonei ad escludere in via automatica la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa (C.S., Sez. III, 27.3.2018 n. 1901), ben potendo pertanto l’Amministrazione adottare un’interdittiva anche a fronte dell’avvenuta riabilitazione del condannato, attesa l’autonomia delle proprie valutazioni, rispetto a quelle operate in sede penale.Tuttavia in questo caso devono essere evidenziate le ragioni a fondamento dell’inattendibilità della prognosi favorevole del giudice dell’esecuzione, o in assenza il provvedimento è annullabile per vizio di istruttoria e di motivazione.
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