Dl Semplificazioni e Codice dei contratti: Modifiche a Motivi di esclusione

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto “semplificazioni”) recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” che è già in vigore.L’articolo 5 del decreto-legge contiene alcune modifiche al Codice dei contratti ed, in particolare all’articolo 80 rubricato “Motivi di esclusione”,  la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini  del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
Le modifiche relative all’articolo 80 si riferiscono, quindi, ai motivi di esclusione e sono state ritenute necessarie per allineare la disposizione alle direttive comunitarie che non prevedono l’esclusione del concorrente per carenza di requisiti del subappaltatore. Le modifiche, poi, relative al grave illecito professionale, sono tese ad allineare il testo dell’articolo 80, comma 5, lett. c), del codice all’articolo 57, paragrafo 4 della direttiva comunitaria 2014/24/UE che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell’attuale lettera c) dell’articolo 80, comma 5 del codice.Rispetto alle originarie previsioni resta il topolino delle limitate modifiche all’articolo 80 e vengono trasferite ad eventuali modifiche al decreto-legge n. 135/2018 ulteriori modifiche al codice ritenute urgenti per far ripartire gli appalti.Una delle tante modifiche ritenute urgenti ed indiferibili è quella annunciata dal sottosegretario del Mise Andrea Cioffi, che dovrebbe arrivare con un emendamento che sarà presentato in sede di conversione in legge del decreto Semplificazioni e che si riferisce alla necessità di restituire ai concessionari l’opportunità di eseguire in proprio gli appalti senza incorrere nella limitazione delle attuali quote. Probabilmente a questo emendamento se ne dovrebbero aggiungere altri perché è chiari che si tratta dell’unica possibilità di inserire alcune modifiche al codice dei contratti senza attendere il disego di legge delega per il quale si presumono tempi lunghi.

 

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