Dopo il comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 dicembre 2018 , tutto tace sui commissari di gara; comunicato che, nell’attesa della revisione delle linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” già precedentemente aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con delibera ANAC 10 gennaio 2018,n.4 è intervenuto nuovamente sulle citate linee guida con un periodo transitorio, durante il quale il possesso della copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività di commissario non è requisito necessario al momento della iscrizione all’Albo ma dovrà essere posseduto dall’esperto soltanto a partire dall’accettazione dell’incarico di componente di commissione giudicatrice.
Inoltre, sempre nello stesso comunicato del 12 dicembre 2018 è specificato che l’Elenco delle sottosezioni, con la finalità di garantire maggiore elasticità in fase di aggiornamento, sarà reso autonomo dal testo delle Linee Guida n. 5 ed integrato con le seguenti sottosezioni:
Non sappiamo che valore possa avere il citato comunicato del 12 dicembre 2018 non idoneo, a nostro avviso, giuricamente a modificare linee guida vincolanti previste dall’articolo 78, comma 1 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 e pubblicate, tra l’altro, sulla Gazzetta ufficiale.
Ricordiamo, anche, che Il TAR Lazio, con l’ Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710 , ha sospeso i compensi minimi fissati dal D.M. 12 febbraio 2018ed ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2019.
Con la citata ordinanza che fa seguito al ricorso proposto da Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e nei confronti dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tutti e tre non costituiti in giudizio, viene, chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia:
Sembra, quindi, in questo momento, salva l’impalcatura su cui si basano sia le modifiche introdotte dalla delibera ANAC 10 gennaio 2018,n.5 relativa all’”Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»” sia il Comunicato del Presidente dell’ANAC 18 luglio 2018 contenente le “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari”.
Di certo è saltato, per lo meno, sino alla sentenza definitiva il compenso minimo stabilito sia per appalti di lavori sia per appalti di servizi che per appalti di servizi di architettura e di ingegneria in 3.000 euro, 6.000,00 euro e 12.000,00 euro in funzione degli importi a base d’asta ed, in effetti nel secondo periodo del comma 10 dell’articolo 77 del Codice dei contratti, si legge che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari” e non si parla, dunque, di alcun compenso minimo che, sarebbe, certamente, molto oneroso nel caso di appalti sia di lavori che si servizi con importi vicini alla soglia minima per la definizione di un appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’articolo Codice dei contratti: Dal 15 gennaio 2019 operativo l’Albo sui commissari di gara sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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