osì come previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017,n. 560 cosiddetto “Decreto BIM” previsto all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, lo stesso è entrato in vigore dall’1 gennaio 2019 per i lavori complessi relativi ad opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro.
Ricordiamo che il decreto sul BIM entrerà compiutamente in vigore per le opere di qualsiasi importo soltanto dall’1 gennaio 2025 secondo la seguente tempistica:
In verità, nell’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti è precisato che “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). ……………………… L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. …………………”; ma quante sono le stazioni appaltanti che hanno i requisiti previsti e che potranno, quindi, anticipare l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto BIM“? Crediamo veramente poche.
Se, poi, si dà una lettura puntuale all’articolo 3 (rubricato “adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti”) del decreto stesso dove è precisato che “L’utilizzo dei metodi e strumenti di cui all’articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di: a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi; b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati; c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti”, è facile comprendere come difficilmente il decreto, in queste condizioni, potrà entrare a regime specialmente per quelle piccole amministrazioni che hanno carenza di uomini e mezzi.
Tra l’altro vale la pena segnalare come:
Nasce spontaneo, a questo punto, chiedersi come mai il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha un lungo elenco di provvedimenti attuativi da adottare che entrerebbero immediatamente in vigore e che, in atto, fanno da tappo alla completa attuazione del Codice abbia deciso di portare a compimento un provvedimento che, per ora, serve veramente a poco. Tra l’altro mi chiedo che senso ha definire il decreto sul BIM quando non è stato, ancora portato a compimento il decreto sui nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti.
Ma la verità sta nel fatto che, probabilmente, si è navigato a vista senza la presenza di quella cabina di regia che era prevista all’articolo 212 del Codice dei contratti e che, come è possibile leggere al comma 1, lettera b) del codice, avrebbe dovuto: “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”.
L’articolo Codice dei contratti: Obbligo del BIM dall’1/1/2019 per importi superiori a 100 milioni di euro sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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