Nella fattispecie il verificatore non ha ripetuto il giudizio di anomalia dell’offerta sostituendosi alla Stazione appaltante ma si è limitato ad evidenziare – così come il Giudice Amministrativo gli aveva richiesto – se l’offerta economica presentata contenesse delle voci di costo del personale reali, non dissimulate e rispettose dei minimi salariali di cui alla contrattazione collettiva e degli altri obblighi di legge [vedasi art.97 d.lgs n.50/2016). Il Giudice ha utilizzato, pertanto, le risultanze della verificazione non già per sostituirsi al giudizio tecnico formulato dalla Stazione appaltante ma per controllare se tale giudizio sia viziato per eccesso di potere, nel pieno rispetto del limiti fissati dalla giurisprudenza per il giudizio di discrezionalità tecnica della complessiva attendibilità dell’offerta, che sono la manifesta irragionevolezza, la macroscopica erroneità, la inadeguatezza e l’anti-economicità (TAR Torino 21.12.2018 n. 1386 ed ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 13.03.2018 n.1609 e sez. V, 30.03.2017 n. 1465 che ha disposto il rinnovo del giudizio di anomalia).
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