Secondo il Tar Umbria, il criterio valutativo dell’offerta tecnica che si riferisce esclusivamente al surplus di ore di lavoro, messo a disposizione e liberamente utilizzabile dall’Amministrazione in base alle proprie esigenze, è estraneo all’aspetto qualitativo della prestazione offerta, configurando piuttosto una indiretta forma di ribasso economico: risulta violato l’art. 95, commi 6 e 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, dato che tale definizione del criterio in contestazione ha finito per appiattire la valutazione dell’offerta tecnica.Il problema posto ai giudici amministrativi umbri (Tar Umbria, sez. I, 8 novembre 2018, n. 581) era la legittimità del criterio delle ore di manodopera aggiuntive per l’aggiudicazione del servizio di pulizia degli uffici comunali.Nella procedura era previsto che 30 punti fossero attribuiti in base ad un surplus orario offerto, con facoltà dell’Amministrazione disporre del surplus orario offerto “in base alle esigenze che si presenteranno in corso dell’anno all’Ente”. Secondo il Comune, è proprio la centralità dell’elemento lavoro manuale in questa tipologia di appalto, riguardante un affidamento di servizi ad alta densità di manodopera, a dimostrare la logicità e analiticità dei criteri prescelti.Il Tar ha accolto il ricorso contro la procedura, perché il criterio valutativo dell’offerta tecnica, laddove si riferisce esclusivamente al surplus di ore di lavoro messo a disposizione e liberamente utilizzabile dall’Amministrazione in base alle proprie esigenze, appare estraneo a qualsivoglia aspetto qualitativo della prestazione offerta, configurando piuttosto una indiretta forma di ribasso economico attraverso il mero riconoscimento di ore di servizio aggiuntive rispetto a quelle previste dal Capitolato posto a base di gara.In tal modo, nel ragionamento dei giudici, risulta violato l’art. 95, commi 6 e 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016: tale definizione del criterio in contestazione ha finito per appiattire la valutazione dell’offerta tecnica e, quindi, per attribuire un peso determinante al valore dell’offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione previsto in tutti i documenti di gara e imposto, prima ancora, dal legislatore nazionale e comunitario per gli appalti ad alta intensità di manodopera, risultando conseguentemente illegittima. Venendo al secondo punto che secondo i giudici umbri rende illegittimo il criterio del surplus di manodopera, l’attribuzione di 40 punti sui 70 attribuibili per l’offerta tecnica all’offerta di ore aggiuntive contrasta anche con la ratio del comma 3, lett. a), dell’art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016 che, nel caso di appalti di servizi ad “alta intensità di manodopera”, prevede che l’aggiudicazione debba avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta.Infine, per arrivare al terzo punto sul quale si fonda la decisione, una siffatta tecnica di predisposizione dei criteri consentirebbe un inammissibile aggiramento delle disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori: infatti, l’offerta di ore di servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell’offerta economica finisce per incidere in modo occulto sul costo della manodopera modificando in modo significativo l’incidenza del prezzo finale sul rispetto dei costi contrattuali del personale.
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