In un giudizio inteso a lamentare che la procedura di gara si era svolta lungo un arco di tempo eccezionalmente prolungato (visto che dalla indizione della gara alla aggiudicazione erano passati oltre due anni) in asserito spregio ai fondamentali principi di concentrazione e di continuità del procedimento selettivo, il Giudice Amministrativo di primo grado ha opposto, in primo luogo, il rilievo secondo cui il principio che impone di svolgere le operazioni di gara entro termini stringenti non ha carattere assoluto, ma può sopportare deroghe e deviazioni (purché ragionevoli e giustificate); inoltre, ha evidenziato che si tratta di un principio che trova preminente applicazione (non tanto con riguardo alla complessiva durata del procedimento, ma) in riferimento all’esigenza di concentrazione della fase di valutazione delle offerte tecniche.In sede di appello è stato altresì evidenziato che secondo un recente orientamento (cfr.Consiglio di Stato, Sez. III, 05.03.2018 n. 1335) la censura inerente l’eccessiva durata della procedura di gara non può essere favorevolmente considerata laddove “…l’appellante non ha dimostrato che tale lungo lasso di tempo ha compromesso l’imparzialità e la trasparenza delle operazioni, ad esempio per essere stati lasciati i plichi contenenti le offerte incustoditi. Tale prova era invece necessaria a supportare il motivo dedotto. Ed infatti, la lunghezza delle operazioni di gara non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando alla mancata, tempestiva conclusione della procedura il pregiudizio alla imparzialità e trasparenza della gara. Pertanto, non è il dato in sé della lunga durata della procedura a poterne determinare l’annullamento quanto – piuttosto – l’eventuale concreta dimostrazione, che nella specie è mancata, di circostanze effettivamente probanti in ordine alla violazione del principio di trasparenza, par condicio ed imparzialità“.Quanto invece al ritardo con il quale la commissione giudicatrice ha eventualmente proceduto alla verbalizzazione delle operazioni precedentemente compiute, è stato ribadito il principio secondo il quale (cfr.Consiglio di Stato, Sez. III,10.09.2014 n.4605; ; ed anche Consiglio di Stato, Sez. III, 24.10.2017 N. 4903) “nel caso d’una procedura di gara svoltasi in varie sedute e per un notevole lasso di tempo, si ha un vizio invalidante solo se sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che i documenti di gara siano state manipolati negli intervalli fra un’operazione di verbalizzazione e l’altra”: anche a tale riguardo, inoltre, l’assenza di pertinenti contestazioni non può che determinare la definitiva reiezione del motivo di censura (Consiglio di Stato, SEZ.III, 21.01.2019 n.514).
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