l Presidente dell’Anac Raffaele Cantone con un comunicato del 31 gennaio 2019 dà notizia del “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modalità di trattazione delle istanze pregresse” approvato con delibera Anac 9 gennaio 2019,n.10 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 26/1/2019 n. 22 e che entrerà in vigore il 10 febbraio 2019.Con il nuovo regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso previsto all’art. 211, comma 1 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, sono di particolare rilevanza:
Il nuovo regolamento adottato, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 211, comma 1-quater del Codice dei contratti, dall’ANAC, contiene i seguenti 15 articoli:
Come precisato all’articolo 211, comma 1 del Codice dei contratti, l’istanza può essere presentata dalla stazione appaltante o da una o più delle altre parti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. L’ANAC deve esprime il proprio parere, previo contraddittorio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito mentre quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.In ogni caso l’istanza deve essere presentata secondo il modulo allegato al regolamento stesso e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile; l’istanza deve contenere una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, deve identificare i vizi dell’atto contestato e deve illustrare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.Così come disposto all’articolo 11 del Regolamento di cui alla delibera anac 9 gennaio 2019, n. 10 , un eventuale parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento.In riferimento al Regolamento di cui alla delibera Anac 21 novembre 2018,n. 1102 l’Anac svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1
L’articolo Codice dei contratti: in vigore il 10 febbraio il Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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