Nella vicenda de quo, il Comune ha ritenuto indeterminata e generica una offerta che, per contro, aveva delle voci di costo perfettamente individuate e che rispettava comunque il costo minimo del lavoro, come previsto dal codice dei contratti;
Va altresì rilevato che le modifiche che nel corso del subprocedimento di verifica della congruità del costo del lavoro la Società ha apportato alle proprie giustificazioni non hanno determinato modifiche sostanziali ed hanno lasciato impregiudicato ed immodificato il valore complessivo dell’offerta e dei suoi caratteri fondamentali.Le suddette modifiche sono sostanzialmente consistite nella mera correzione di errori di calcolo e di chiarimenti rispetto a giustificazioni già fornite con la conseguenza che, da tali lievi aggiusti, la Stazione appaltante non avrebbe mai potuto dedurre la indeterminatezza/incertezza della offerta della Società.Pertanto, dunque, l’unica valutazione che il Comune era deputato ad effettuare era quella inerente la sufficienza, congruità e capienza o meno del costo del lavoro indicato in offerta rispetto ai minimi tabellari i quali, nella specie, risultano pienamente rispettati (come pacificamente ammesso nel provvedimento di esclusione), non quella di sindacare l’offerta senza tener conto che essa, nel suo complesso, non era affatto generica ed indeterminata.Anche la giurisprudenza ammette infatti che in materia di verifica dell’anomalia delle offerte, non sono a priori inammissibili le modifiche delle giustificazioni ovvero le giustificazioni sopravvenute, come pure le eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime. Tale possibilità resta, tuttavia, condizionata al fatto che l’offerta risulti nel suo complesso equilibrata ed affidabile (TAT Napoli, 09.10.2018 n. 5841)
L’articolo Verifica di anomalia – Giustificazioni – Modifiche nel corso del procedimento – Condizioni (art. 97 d.lgs. n. 50/2016) sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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