Occorre far richiamo ai pacifici principi in tema di ermeneutica contrattuale, desunti dagli artt. 1362 e ss. c.c.. In particolare occorre procedere ad una interpretazione di tipo sistematico delle clausole del contratto di avvalimento( art.89 d.lgs.n. 50/2016), condotta, da un punto di vista logico, alla stregua di un percorso circolare che impone all’interprete di non limitarsi al significato testuale delle parole utilizzate, ma di compiere ogni possibile sforzo per risalire alla volontà comune delle parti, valorizzando il comportamento tenuto dalle medesime, nonché il senso complessivo delle clausole e delle pattuizioni inserite.Dal tenore letterale o da una lettura sistematica delle clausole contrattuali, dunque, dev’essere possibile scorgere la volontà delle parti di modulare il contenuto del contratto di avvalimento ed in particolare le obbligazioni assunte dall’ausiliaria in funzione delle richieste della Stazione Appaltante, anche attraverso il rinvio alla disciplina di gara, di modo che l’oggetto del prestito, se non determinato, sia comunque determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c..
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