Il Codice Appalti è al giro di boa. Nel 2019 sarà molto probabilmente riscritto alla luce di nuovi principi, come previsto dal disegno di legge “deleghe”. Ma ad essere rivisti potrebbero essere anche aspetti che, nonostante siano considerati abbastanza consolidati, sono finiti sotto la lente della Commissione Europea, che nei giorni scorsi ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora.Secondo Bruxelles il Codice Appalti italiano (D.Lgs.50/2016) non è conforme alle norme europee. L’Italia, d’altra parte, ha scelto in certi casi di introdurre norme più stringenti con l’obiettivo di evitare le infiltrazioni della criminalità nell’ambito dei contratti pubblici.La Commissione Europea ha sottolineato che, quando un appalto può essere aggiudicato per lotti separati, per il calcolo della soglia comunitaria bisogna sempre considerare l’insieme di tutti i lotti. Non contano le tempistiche in cui si svolgono le gare relative ad ogni lotto. Al contrario, il Codice Appalti prevede che il valore dei lotti vada considerato in modo complessivo solo quando le gare di appalto relative ai diversi lotti si svolgono contemporaneamente.La precisa individuazione delle soglie europee (5.548.000 euro per i lavori, 144mila euro per servizi e forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali e 221mila euro per aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali) serve a determinare le procedure di gara. Al di sopra delle soglie UE si deve ricorrere alle procedure ordinarie, mentre per importi più bassi sono consentiti iter semplificati. Sottostimare il valore di un appalto significa eludere regole e controlli.Secondo Bruxelles, le opere di urbanizzazione rientrano nel novero degli appalti pubblici. Come per tutti gli appalti, per la determinazione del valore devono essere presi in considerazione tutti i lotti. In Italia, però, il Testo Unico dell’edilizia ( Dpr 380/2001) e il Codice Appalti consentono al titolare del permesso di costruire di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria. Questo significa che, a prescindere dal valore delle opere, le procedure ordinarie del Codice Appalti non si applicano mai.All’Unione Europea i limiti imposti dall’Italia al subappalto (tetto del 30% e obbligo di indicare la terna dei possibili subappaltatori) non sono mai piaciuti. Con la lettera di messa in mora, Bruxelles ha scritto, nero su bianco, che i limiti confliggono con uno degli obiettivi primari delle norme UE, cioè agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese nel mercato degli appalti.Secondo la Commissione Europea non è giusto vietare la partecipazione alla stessa gara all’impresa ausiliaria o subappaltatrice. Il divieto sarebbe incompatibile col principio di proporzionalità perché non è detto che il collegamento influisca sulla capacità contrattuale o sulla correttezza delle due imprese.La Commissione Europea parte da un presupposto: le Stazioni Appaltanti devono essere libere di decidere se escludere dei partecipanti in base agli accertamenti condotti sul rispetto degli obblighi previdenziali ed eventuali illeciti professionali.Il Codice Appalti limita questa possibilità ai casi gravi definitivamente accertati, cioè contenuti in sentenze o atti amministrativi che non possono più essere impugnati. Se questo processo non si è concluso, la Stazione Appaltante non può procedere all’esclusione, neanche se è in grado di dimostrare la presenza di una violazione.
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