L’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non consente di procedere a integrazioni dell’offerta tecnica.Lo ha confermato l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera 27 gennaio 2019,n. 23 recante “Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Bioh Filtrazione S.r.l. – Appalto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del tipo full risk comprensivo della fornitura di materiale consumabile per gli impianti centralizzati ed al punto d’uso terminale per la produzione di acqua microbiologicamente pura, compresi gli impianti di filtrazione depirogenanti dell’acqua per dialisi, presso le UU.OO. dei PP.OO. e Territoriali della ASL Le – S.A. ASL Lecce – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: pari o superiore a euro 750.000,00 PREC 213/18/S“.In particolare, il Consiglio dell’ANAC è stato chiamato a rispondere all’istanza di precontenzioso presentata dal concorrente ad una gara che era stato escluso per omessa allegazione, nell’offerta tecnica, del curriculum di una delle quattro unità di personale dipendente dedicate al servizio, e per aver previsto di adibire al servizio una unità di personale non dipendente . L’istante ha chiesto parere in ordine alla legittimità delle clausole del capitolato che prevedevano l’obbligo di avvalersi esclusivamente di personale dipendente e richiedevano, a pena di esclusione, l’allegazione all’offerta tecnica del curriculum del personale impiegato nel servizio.L’Anticorruzione, richiamando le Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa“, ha ricordato l’art. 95, comma 6 del Codice laddove indica, a titolo esemplificativo, i possibili criteri da utilizzare ai fini della valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, fra cui «e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto». Le linee guida specificano che «nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione».L’art. 95, comma 6, lett. e) del Codice fa, quindi, riferimento unicamente al “personale effettivamente utilizzato nell’appalto” non richiedendo che si tratti di personale “dipendente”. Considerato però che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere possibile l’attivazione del soccorso istruttorio solo ai fini del completamento delle dichiarazioni e/o dei documenti già presentati e solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa, l’ANAC ha confermato che non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta economica e/o tecnica.Considerato che nel caso di specie il capitolato di gara prevedeva, a pena di esclusione, che l’offerta tecnica fosse corredata del curriculum del personale impiegato nel servizio e l’offerta dell’istante era invece carente del curriculum di una unità di personale da impiegare, l’ANAC ha confermato l’operato della stazione appaltante ritenendo legittima l’esclusione in quanto il soccorso istruttorio non consente di procedere a integrazioni dell’offerta tecnica.
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