L’art. 81, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici” e che, fino all’emanazione del decreto ministeriale che sancisce l’operatività della banca dati, si applica l’art. 216 comma 13 del codice secondo cui “le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC”.
Sul punto una recente pronuncia ha evidenziato che la trasmissione della documentazione attraverso il sistema AVCPass costituisce l’unica modalità idonea per la prova dei requisiti oggetto del sistema stesso.
In questo senso depone il termine “esclusivamente”, presente nell’art. 81 comma 1 d. lgs. n. 50/16, indicativo dell’obbligatorietà del ricorso al sistema AVCPass, confermata dall’ art. 216 comma 13 d. lgs. n. 50/16 (che non a caso afferma che le stazioni appaltanti “utilizzano” e non già “possono utilizzare” il sistema); tali norme, di rango primario, assumono di per sé valenza eterointegrativa del bando che, per altro, in proposito (punto 10 del disciplinare di gara) prevede l’obbligatorietà della trasmissione degli atti comprovanti il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass nel termine perentorio indicato dalla stazione appaltante allorché questa eserciti, come è avvenuto, “la facoltà” (che tale non è per le ragioni anzidette) di utilizzare tale modalità.
L’esclusività del sistema AVCPass, prevista dalle disposizioni citate, risponde “ad una precisa ratio legis che è volta ad assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell’ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare” (TAR Lazio, n.1893 del 2018 in riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di causa; nello stesso senso Tar Lazio n.6366 del 2017). La perentorietà del termine per la comprova dei requisiti, poi, risponde all’esigenza di assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente con conseguente inammissibilità del soccorso istruttorio e della rimessione in termini; in questo senso, del resto, si è espresso, con riferimento al nuovo codice, anche il giudice di appello secondo cui “è tuttora consentito alle stazioni appaltanti di fissare un termine per la produzione della documentazione necessaria a comprovare i requisiti prima dell’aggiudicazione, che la legge di gara espressamente qualifichi come perentorio e/o la cui violazione sia ivi prevista come causa di esclusione. Il fondamento normativo di tale opzione, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che consente di superare anche la previsione di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, può essere rinvenuto nella norma dell’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, la quale per l’affidamento e l’esecuzione di appalti, ai sensi del codice, impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” ( Consiglio di Stato, n. 4525 del 2018; nello stesso senso TAR Cagliari n. 59 del 2018) . Pertanto la modalità di comprova dei requisiti tramite il sistema AVCPass è esclusiva e non può essere sostituita dalla trasmissione a mezzo posta dei documenti (Tar Roma, 05.02.2019 n. 1476).
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