È illegittima la mancata esclusione dalla gara di un concorrente che, contravvenendo alla legge di gara, non hanno eseguito il dovuto sopralluogo.Lo ha chiarito la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la Sentenza 7 febbraio 2019,n. 258 con la quale ha accolto il ricorso presentato contro l’operato della stazione appaltante che ha ammesso alla gara alcuni candidati benché essi non avessero eseguito il sopralluogo sui luoghi, in contraddizione con la legge speciale di gara.I giudici di prime cure hanno rilevato come il disciplinare di gara imponesse il sopralluogo a pena esclusione “al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, degli accessi, degli immobili stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica“.Nella trattazione del ricorso, il TAR ha ricordato come l’art. 79, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che “quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”. Per questo motivo, la clausola che prevede a pena di esclusione il sopralluogo non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge, salvo che il sopralluogo abbia carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l’obbligo di sopralluogo abbia un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto. L’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica.E’ stato anche sottolineato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali.Ne consegue che la previsione, a pena di esclusione, dell’obbligo di sopralluogo dei locali in cui il servizio dovrà essere prestato è legittima.Ciò premesso, risulta essere fondato il ricorso presentato contro l’operato della Stazione Appaltante che, benché avendolo previsto nella legge di gara, non ha escluso il concorrente che non ha eseguito il dovuto sopralluogo.
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