Quanto alla intervenuta segnalazione circa la pendenza di un giudizio di appello avverso una sentenza di primo grado accertativa della risoluzione per inadempimento, il Collegio reputa che la dichiarazione soddisfi l’obbligo dichiarativo desumibile dall’ art.80, comma 5, lettera c, senza che si possa rintracciare un caso di dichiarazione reticente o non veritiera, valevole ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f del codice appalti.La dichiarazione della pendenza di un giudizio di appello, infatti, pone la stazione appaltante nella condizione di venire a conoscenza delle ragioni che hanno dato luogo al contenzioso e, insieme ad esse, la mette in grado, come verificatosi nella specie di valutare la sussistenza della fattispecie eventualmente ostativa all’ammissione; la stazione appaltante concludeva, in effetti, ritenendo “non sussistenti i presupposti per l’esclusione”.L’onere di dichiarare vicende rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c, sussiste, peraltro, solo laddove la vicenda abbia dato luogo ad iscrizione nel casellario ANAC, la qual cosa non può dirsi con riferimento alla vicenda della risoluzione intervenuta.Infatti, ulteriore presupposto affinchè una risoluzione e/o un evento professionale negativo possa assurgere ad elemento rilevante ai fini della valutazione sull’affidabilità professionale è proprio quello dell’annotazione nel Casellario Informatico ANAC (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. V, 03.04.2018 n. 2063)
L’articolo Gravi illeciti professionali – Onere di dichiarazione – Sussiste solo in caso di iscrizione nel Casellario ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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