Il Consiglio dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha approvato, con la Delibera n.114 del 13 febbraio 2019, le Linee guida n. 13 che forniscono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale; le nuove linee guida emanate il riferimento all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 sono da considerare non vincolanti.Le Linee guida sono state adottate a seguito di una consultazione pubblica aperta a tutti gli operatori del mercato e previo parere n. 2703 del 21 novembre 2018 del Consiglio di Stato anche se il Parere dei Giudici di Palazzo Spada è di carattere sostanzialmente interpretativo. Considerato, però, il carattere non vincolante delle linee guida in quanto tali, si tratta di una interpretazione a sua volta non vincolante, anche se in fatto, realisticamente, è la prima cui gli operatori fanno riferimento. In tal senso, la Commissione speciale ha ricordato chi sono i destinatari delle linee guida in questione:
ovvero soggetti che nella normalità dei casi non sono necessariamente dotati di competenze giuridiche di livello specialistico.Nel corso della consultazione sono pervenuti all’Autorità contributi da parte di n. 25 soggetti (amministrazioni e società pubbliche; associazioni di categoria e di imprese, dipendenti di amministrazioni pubbliche e operatori economici).All’esito dell’esame dei contributi pervenuti, l’Autorità ha trasmesso il testo elaborato al Consiglio di Stato per il consueto parere. Preso atto delle considerazioni espresse dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nell’adunanza del 26.10.2018 con il parere n. 2073 del 21.11.2018 è stato elaborato e approvato il testo definitivo delle Linee guida approvate dall’ANAC con Delibera n.114 del 13 febbraio 2019. Appare utile ricordare che, pur non essendo vincolanti, le linee guida ANAC sulle Clausole sociali sono state previste dall’ art. 50 del Codice per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto), al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
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