Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta l’ormai celebre caso del PRG del Comune di Catanzaro che ha fatto tanto scalpore perché approfittando della normativa vigente pubblicava il 25 ottobre 2016 un bando per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) che prevedeva un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro.Attenzione alla data di pubblicazione del bando perché a ottobre 2016 era già in vigore il D.Lgs. n .50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ma non il D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo), pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017. E questo non è un dettaglio trascurabile perché prima del correttivo l’art. 24, comma 8 del Codice non prevedeva alcuna obbligatorietà di utilizzo del DM 17/06/2016 (c.d. Decreto Parametri) per la determinazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Con la conseguenza che, senza voler valutare la sua correttezza morale, dal punto di vista della legge il bando era assolutamente lecito perché in questa finestra temporale le Stazioni Appaltanti hanno potuto determinare l’importo da porre a base di gara come meglio credevano.Cosa diversa post correttivo che modifica l’art. 24, comma 8 del Codice nel modo seguente:
Comma 8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I pre detti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.
Comma 8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
Comma 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.Ciò nonostante, è stato un susseguirsi di sentenze e polemiche di chi artatamente e senza alcun senso critico parlava di legalizzazione dei bandi gratuiti, continuato ancora negli ultimi giorni con la pubblicazione del Dispositivo di Sentenza del Consiglio di Stato 21 febbraio 2019, n.1215 che ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Catanzaro contro la precedente sentenza del TAR per la Calabria 1507/2018 che aveva annullato la delibera della giunta del comune di Catanzaro di approvazione del bando.Nell’attesa di leggere la sentenza completa, non posso che essere d’accordo con il Consiglio di Stato che non ha fatto altro che valutare la correttezza dell’operato del Comune di Catanzaro valutando la normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando.Considerato, però, che la norma che regola gli appalti post correttivo OBBLIGA le stazioni appaltanti ad utilizzare il Decreto Parametri per la determinazione dell’importo da porre a base di gara, la speranza è che nessuno più parli ancora dell’argomento come uno scoop sensazionalistico mettendo in dubbio una regola che i professionisti hanno voluto e ottenuto con tanta fatica.
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