La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara.Lo ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza 27 marzo 2019,n. 6 con la quale ha risposto all’Ordinanza di rimessione che chiedeva “se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori”.Il caso riguarda la partecipazione ad una gara di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) che si presentava nella forma del raggruppamento orizzontale e, in sede di presentazione dell’offerta, ciascuna impresa partecipante dichiarava di essere in possesso della SOA richiesta per lo svolgimento dei lavori (relativa alla categoria OG3) ed indicava la specifica quota di lavori che avrebbe eseguito.In particolare, la capogruppo si impegnava all’esecuzione di una quota del 45% dell’ammontare complessivo dell’appalto, mentre le altre due imprese si impegnavano al 25% e al 16%. Con determinazione della Stazione Appaltante veniva disposta l’esclusione del RTI per effetto della dichiarazione della terza impresa che si era impegnata per il 16% della quota dei lavori (ovvero euro 4.144.000,00) ma in realtà era in possesso di una SOA (per la categoria OG3) con classifica IV bis e, dunque, per lavori fino a Euro 3.500.000,00.Per questo motivo, i giudici di Palazzo Spada, intervenuti per l’annullamento di una precedente sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla stazione appaltante, chiedevano all’Adunanza Plenaria “se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori”.Sull’argomento l’Ordinanza ha rilevato due diversi orientamenti giurisprudenziali:
Dalla lettura dell’art. 92, comma 2 del DPR n. 207/2010 (ancora in vigore in via transitoria), appare evidente un duplice contenuto normativo:
In sostanza, la disposizione riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata.In tal modo, però, appare evidente come le norme evocate ne presuppongano un’altra ad esse preordinata, e precisamente la norma secondo la quale l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione. Se, infatti, la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in RTI che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista.
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