L’accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario recate dalla l. n. 241 del 1990. In tale ambito non trova, perciò, applicazione l’istituto dell’accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013.A pochi anni dalla sua introduzione, non sono ancora chiariti i parametri esatti dell’istituto dell’accesso civico di tipo generalizzato, ovvero avente ad oggetto tutti gli atti dell’amministrazione, anche non soggetti a pubblicazione obbligatoria.In questo contesto interviene la sentenza del Tar Lazio, 425/2019, che sostiene l’inapplicabilità ai documenti relativi agli appalti pubblici dell’accesso civico generalizzato.Nel caso di specie, il TAR Lazio ha ritenuta esclusa l’applicabilità dell’Accesso Civico Generalizzato all’ambito degli appalt pubblici: tale esclusione è giustificata dalla considerazione che si tratta pur sempre di documentazione che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica vigilanza di settore (ANAC), e, dall’altro, coinvolge interessi privati di natura economica e imprenditoriale di per sé sensibili (e quindi astrattamente riconducibili alla causa di esclusione di cui al comma 2, lett. c), dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013).E infatti, secondo il TAR Lazio, l’esclusione dell’applicazione dell’accesso generalizzato manifesta una propria e ben precisa ratio, tenuto conto della circostanza che la disciplina dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti pubblici costituisce un “complesso normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé anche la regolamentazione dell’accesso agli atti connessi alle specifiche procedure espletate”.Secondo un altro orientamento giurisprudenziale ( TAR Lombardia, sez. IV, 11 gennaio 2019,n. 45)non ci sono motivi per negare l’accesso civico nei confronti della documentazione amministrativa presentata in gara, quanto meno in astratto.L’accesso civico potrà essere in materia di appalti temporalmente vietato, negli stessi limiti in cui ciò avviene per i partecipanti alla gara, e dunque fino a che questa non sarà terminata, ma non escluso definitivamente, se non per quanto stabilito da altre disposizioni, come quella dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.Quindi anche se la disciplina dell’accesso agli atti in materia di appalti come si rinviene nell’art. 53 del codice dei contratti pubblici configura una disciplina peculiare, ciò non può escludere definitivamente l’accesso civico.
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