Ennesima proroga dell’entrata a regime del sistema previsto all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 per la selezione dei commissari di gara, che doveva entrare in vigore il 15 aprile 2019 dopo una prima proroga.Se la prima proroga era dovuta al numero eccessivamente ridotto di iscritti al nuovo albo, rispetto alle gare da indire, la seconda proroga è ricollegata alla previsione del Decreto Sblocca-cantieri, ancora da pubblicare in Gazzetta.Si legge, nel Decreto, che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.Entro il 15 aprile avrebbero dovuto avere attuazione gli artt. 77 e 78 del Codice appalti, che prevedono la nomina dei commissari mediante l’Albo Nazionale delle commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, venendo a terminare il periodo transitorio previsto dall’art. 216 dello stesso Codice.Come chiarito dalla nota operativa ANCI, se fino a questo momento. le amministrazioni hanno potuto procedere in discrezionalmente alla nomina dei commissari di gara, a partire dall’entrata in vigore dell’Albo qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono richiedere all’ANAC la lista di esperti tra cui sorteggiare i componenti esterni della commissione.L’obbligo di nominare i commissari esterni è assoluto per gli appalti sopra la soglia comunitaria (e per lavori superiori al milione di euro): questo dovrebbe essere l’aspetto dove interverrà il Decreto Sblocca Cantieri, prevedendo delle eccezioni a tale obbligo.E’ possibile la nomina di componenti interni, oltre che nel caso di procedure sottosoglia o di appalti di lavori inferiori al milione di euro, per il caso di affidamento di contratti che non presentano particolare complessità.C’è poi il caso particolare degli appalti a elevato contenuto scientifico e tecnologico o innovativo: in tal caso la nomina avviene in maniera mista, dato che l’ANAC può selezionare i componenti della Commissione anche tra gli esperti interni alla stazione appaltante, previa richiesta della stazione appaltante stessa e dopo un confronto dell’ANAC con la medisima.Per quanto riguarda i componenti interni, è comunque richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale al fine della nomina.Le Linee Guida ANAC n.5 hanno quindi previsto nel dettaglio i criteri di scelta dei commissari di gara e le norme sull’iscrizione degli esperti nell’Albo medesimo.A questo punto tali linee guida saranno sicuramente riviste, alla luce del Decreto Sblocca Cantieri.
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