Tra le modifiche introdotte dalla legge 55/2019 nel quadro normativo del Dlgs 50/2016 dedicato all’ esecuzione del contratto assume particolare importanza la riformulazione di alcune parti del comma 18 dell’ articolo 35 del codice, con la sostituzione di quattro frasi che in precedenza riferivano l’ applicazione della particolare procedura solo ai lavori e che ora le riconducono invece a tutte le tipologie di prestazioni oggetto dell’ appalto, quindi anche a quelle inerenti servizi e forniture. La disposizione stabilisce, infatti, che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’ importo dell’ anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’ appaltatore entro quindici giorni dall’ effettivo inizio della prestazione (e non più soltanto dei lavori). L’ erogazione dell’ anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’ anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’ anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La funzionalità della disposizione Il dato normativo configura l’ anticipo del prezzo come obbligatorio, con una specifica funzionalizzazione: consentire all’ appaltatore di avere a disposizione un complesso di risorse adeguato per far fronte alle necessità di avvio delle prestazioni, in termini di mezzi, risorse strumentali e beni di consumo. In alcune tipologie di appalti (ad esempio, singole forniture o prestazioni di servizi che si esauriscono in un limitatissimo periodo) l’ applicazione dell’ anticipo del prezzo risulta di fatto impossibile, poiché le attività non hanno quel carattere continuativo che giustifica la messa a disposizione di liquidità nella fase di avvio. In alcuni servizi, come ad esempio quelli intellettuali, l’ applicazione dell’ anticipo consente all’ operatore economico di far fronte alle spese connesse alla prestazione. La garanzia fideiussoria In relazione all’ applicazione della disposizione, la stazione appaltante deve informare l’ appaltatore della corresponsione dell’ anticipo, ma anche dell’ obbligo, perché questa si concretizzi, della costituzione di una garanzia fideiussoria di pari importo da parte dello stesso operatore economico. Qualora l’ appaltatore non intenda costituire la garanzia, non potrà fruire dell’ anticipo, esonerando in questo senso l’ amministrazione dal versamento dello stesso. Questa interazione deve essere formalizzata in sede di avvio dell’ appalto, con specifiche comunicazioni all’ appaltatore da parte del direttore dei lavori o del direttore dell’ esecuzione del contratto (negli apaplti di servizi e forniture). Il comma 18, peraltro, stabilisce che l’ importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’ anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, ma anche che il beneficiario decade dall’ anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’ esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
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