Lo stabilisce il Consiglio di stato con la sentenza del 25 luglio 2019, n. 5257 in cui si discuteva della legittimità dell’ esclusione di un concorrente effettuata dalla stazione appaltante per la carenza di ogni riferimento nell’ oggetto sociale attivato, sulla base delle risultanze del certificato camerale esibito, ad attività inerenti all’ oggetto dell’ appalto (nel caso specifico «installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza»). Per i giudici, nell’ impostazione del nuovo codice appalti, l’ iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, dlgs n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria. In fase di verifica, occorre accertare la congruenza o corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’ impresa, come riportate nell’ iscrizione alla Camera di commercio, e l’ oggetto del contratto d’ appalto. Non si deve trattare però di una assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti. Pertanto l’ accertamento della concreta coerenza fra attività riportate nel certificato camerale e requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’ oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato non può che passare attraverso l’ esame e il confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’ oggetto del contratto di appalto. In definitiva, occorre esaminare la natura e la qualità delle prestazioni dedotte nel capitolato speciale d’ appalto e la relazione nella quale queste si pongono rispetto ai richiesti requisiti di capacità, per poi raffrontarle con le risultanze del certificato camerale dell’ appellata.
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