Appalti – Mancata indicazione, nel bando, dell’ obbligo di indicare il costo della manodopera – Effetto di eterointegrazione delle disposizione di carattere imperativo di cui all’ art. 95, comma 10, Dlgs n. 50/2016 Indipendentemente dalla natura dell’ appalto in oggetto (di forniture, o misto di forniture e servizi), la mancata riproduzione dell’ obbligo di indicare il costo della manodopera nel bando e nel capitolato della gara non ne determina l’ illegittimità, in quanto da tale lacuna non deriva l’ inoperatività degli obblighi dichiarativi anzidetti, nel senso che gli operatori sono comunque tenuti ad indicare i costi della manodopera in sede di offerta. In questi casi, infatti – a prescindere dalla dibattuta questione relativa all’ ammissibilità del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato Ad. plen., 24/01/2019, n. 1)- l’ art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016, con previsione di carattere imperativo, nel prevedere che i costi della manodopera debbano essere indicati nell’ offerta, sortisce l’ effetto di integrare dall’ esterno le previsioni escludenti contenute nel bando e nel capitolato di gara (c.d. effetto di etero-integrazione). Ciò in quanto l’ obbligo di indicare i costi della manodopera risponde all’ esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo da parte delle amministrazioni. (Amb. Dir.) T ar Puglia – Bari, Sezione III, sentenza 17 luglio 2019 n. 1038
Contratti della Pa – Affidamento – Gara – Requisiti di partecipazione – Comprova – Inammissibilità Non può ammettersi il soccorso istruttorio in sede di comprova dei requisiti, attesa non solo l’ inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini. C onsiglio di Stato, Sezione V, sentenza 9 luglio 2019 n. 4787
Appalti – Produzione della campionatura – Non costituisce elemento essenziale dell’ offerta – Soccorso istruttorio – E’ consentito – Fattispecie La produzione della campionatura dei prodotti, anche ove richiesta dal capitolato, non costituisce un elemento essenziale dell’ offerta, dal momento che tale adempimento possiede una mera funzione dimostrativa, assumendo il mero scopo di consentire l’ apprezzamento dei prodotti, oggetto della futura fornitura, sicché può essere attivato il soccorso istruttorio da parte della commissione giudicatrice proprio al fine di consentire la produzione dei campioni, non emergendo, in tal caso, un vizio originario della proposta formulata dall’ operatore che abbia preso parte alla procedura (così, tra le altre, Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1388 del 2017). La comminatoria di esclusione dalla procedura, prevista dal disciplinare di gara per il caso di mancata produzione di campioni entro il termine assegnato, deve essere letta alla luce del principio richiamato, così da consentirne un’ interpretazione ragionevole e, nel contempo, coerente con il principio del favor partecipationis (nella specie, la ricorrente, avvedutasi delle difficoltà di recapito conseguenti all’ imprevisto sciopero dei trasportatori, aveva richiesto un differimento del termine onde consentire la consegna del plico, contenente i campioni, già avviato alla spedizione). (Amb. Dir.) T ar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, sentenza 24 giugno 2019 n. 286
Contratti della PA – Servizi – Affidamento – Gara – Soccorso istruttorio – Estensione L’ istituto del soccorso istruttorio nelle gare di appalto, previsto e disciplinato dall’ art. 83, comma 9, del Dlgs n. 50/2016, è di latitudine tale da far rientrare nel suo ambito operativo, ben al di là delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l’ art. 46 del Dlgs n. 163/2006, le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’ anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’ offerta economica o tecnica in sé considerata. T ar Sardegna – Cagliari, Sezione II, sentenza 12 giugno 2019 n. 526
Contratti della PA – Affidamento – Gara – Offerta – Carenze – Soccorso istruttorio – Non è ammissibile Il soccorso istruttoriò non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’ offerta, sicché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l’ offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi. T ar Emilia Romagna – Bologna, Sezione II, sentenza 4 giugno 2019 n. 515
Appalti – Soccorso istruttorio – Inadempimento alle prescrizioni integrative richieste – Omessa indicazione della terna di subappaltatori – Sanzione espulsiva – Può applicarsi solo ove la concorrente risulti sprovvista della qualificazione necessaria ad eseguire il servizio L’ inadempimento alle prescrizioni integrative richieste con il soccorso istruttorio e, dunque, la reiterata violazione dell’ articolo 105, comma 6, del Dlgs n. 50 del 2016, non può, di per sé, essere sanzionato con l’ espulsione dalla gara, in quanto, per determinare la sanzione applicabile occorre indagare lo scopo della norma violata; per gli appalti superiori alle soglie comunitarie il codice degli appalti impone all’ operatore economico che intende avvalersi del subappalto l’ obbligo di indicare, già al momento della formulazione dell’ offerta, una terna di nominativi di subappaltatori, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare i dovuti controlli sulla qualificazione dei concorrenti. Ricollegando alla mancata indicazione della terna dei subappaltatori in sede di soccorso istruttorio la sanzione espulsiva, si finirebbe per sanzionare il mero inadempimento alle prescrizioni integrative richieste dalla stazione appaltante e per snaturare il fine del soccorso istruttorio che è quello di garantire la massima partecipazione alla gara degli operatori economici. L’ omessa indicazione della terna dei subappaltatori non è infatti vincolante per l’ aggiudicatario, il quale ben può eseguire in proprio le parti del contratto indicate quali oggetto del subappalto, a condizione che possegga i requisiti di qualificazione per eseguire tali prestazioni. Il soccorso istruttorio può essere attivato per completare le dichiarazioni carenti e pertanto la sanzione espulsiva che discende dalla mancata regolarizzazione delle stesse può essere applicata solo ove la concorrente risulti sprovvista della qualificazione necessaria ad eseguire il servizio. (Amb. Dir.) T ar Piemonte – Torino, Sezione I, sentenza 29 maggio 2019 n. 625
Contratti della PA – Affidamento – Gara – Requisiti di partecipazione – Moralità professionale – Soccorso istruttorio L’ omessa dichiarazione dei requisiti di moralità ai sensi dell’ articolo 80 del Dlgs n. 50 del 2016 non comporta l’ esclusione del concorrente allorché la clausola del bando non richieda in termini espressi e specifici la dichiarazione dei medesimi, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione; in tale evenienza la dichiarazione non può ritenersi falsa, ma al più solo incompleta, parziale o limitata, e come tale soggetta a soccorso istruttorio. T ar Piemonte – Torino, Sezione II, sentenza 14 maggio 2019 n. 582
Gara pubblica – Procedura aperta in forma aggregata – Fornitura mediante noleggio – Esclusione dalla gara – Per mancata indicazione nell’ offerta economica dei costi della manodopera – Necessarietà – Corretta qualificazione della fornitura oggetto di controversia – Esclusa applicazione del soccorso istruttorio L’ indicazione dei costi della manodopera costituisce elemento essenziale dell’ offerta economica, sicché non appare possibile il soccorso istruttorio; lo stesso potrebbe ammettersi soltanto se dall’ analisi dell’ offerta economica si potessero agevolmente desumere i costi citati, pena in caso contrario una facile ed inammissibile manipolazione dell’ offerta da parte del concorrente. T ar Lombardia – Milano, Sezione IV, sentenza 27 marzo 2019 n. 661
Appalti – Offerte non univoche – Soccorso istruttorio – Modifica dell’ offerta – Non è consentita Le offerte incerte, non univoche, non possono essere valutate, né è possibile consentire al concorrente, tramite il soccorso istruttorio non può mai consentire al concorrente di modificare la propria offerta in palese violazione della par condicio, tanto più ad offerte note. (Amb. Dir.) T ar Piemonte – Torino, Sezione II, sentenza 7 febbraio 2019 n. 150
Contratti della PA – Affidamento – Gara – Costi di sicurezza aziendali – Soccorso istruttorio – Non è ammissibile Obbligo per i concorrenti di indicare nell’ offerta economica i costi di sicurezza aziendali emerge con adeguata chiarezza dalla disposizione dell’ art. 95, comma 10, del Dlgs n. 50/2016. In tale ipotesi non è ammesso il soccorso istruttorio, atteso che un siffatto meccanismo non è applicabile, a norma dell’ art. 83, comma 9, del Codice, per le incompletezze riguardanti l’ offerta economica. T ar Lazio – Roma, Sezione I-bis, sentenza 18 marzo 2019 n. 3605
Appalti – Offerta recante la sottoscrizione di uno solo degli amministratori – Non corretta spendita del potere rappresentativo – Incompletezza della sottoscrizione – Vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio L’ offerta recante la sottoscrizione di uno solo degli amministratori deve essere correttamente inquadrata -non già tra le ipotesi di omessa sottoscrizione in senso proprio, bensì- nella meno grave fattispecie di non corretta spendita del potere rappresentativo, la quale opera sul piano della efficacia e non su quello della validità (così Consiglio di Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1338); a ciò consegue, proprio perché si è in presenza di mera incompletezza della sottoscrizione, che la stessa non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’ offerta e non comporta un’ incertezza assoluta sulla stessa, il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’ immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (così Tar Firenze, Sez. I, 31 marzo 2017, n. 496). (Amb. Dir.) T ar Sardegna – Cagliari, Sezione I, sentenza 22 gennaio 2019 n. 34
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