Anche il mancato pagamento di tributi locali rileva per l’ esclusione dalla gara secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’ articolo 80 del codice dei contratti pubblici. L’ Ufficio precontenzioso e pareri dell’ Anac, con il parere n. 2211/2019 ha chiarito la portata della norma. L’ articolo 80, comma 4, del Dlgs 50/2016 recita: «Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’ appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’ importo di cui all’ articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione». Per violazioni gravi si intendono i mancati pagamenti, definitivamente accertati, di importo superiore a 5.000 euro in quanto la legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo dell’ importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’ articolo 48-bis del Dpr 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’ articolo 80, comma 4, del Dlgs 50/2016.
Un periodo del comma 4 però, lasciava alcuni dubbi: «pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti». L’ interpretazione dell’ Ufficio precontenzioso e pareri dell’ Anac ha chiarito che anche l’ irregolarità fiscale accertata rispetto al mancato pagamento di tributi locali, rileva ai sensi e alle condizioni indicate dall’ articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici. Pertanto le imprese del luogo, che dovessero partecipare a gare di appalto per servizi, forniture e lavori (o per concessioni) indette dai Comuni, dovranno essere necessariamente in regola con il pagamento dei tributi locali, pena l’ esclusione dalla partecipazione alla procedura, nel caso abbiano un debito definitivamente accertato per un valore superiore a 5.000 euro.
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