Con l’entrata in vigore D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tra le quali la sospensione dell’art. 77, comma 3 relativo all’obbligo di ricorrere all’albo unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall’ANAC stessa) di cui al successivo art. 78.
Considerata la sospensione fino al 31 dicembre 2020, l’ANAC ha prima pubblicato il Comunicato del Presidente 15 luglio 2019 che sospende ufficialmente l’albo e poi il Comunicato del Presidente 20 settembre 2019 che riporta la gestione transitoria dell’Albo dei commissari di gara. Prima dell’entrata in vigore dello Sblocca Cantieri, infatti, l’ANAC aveva più volte prorogato l’entrata in vigore dell’Albo, inizialmente prevista per il 15 gennaio 2019 ma che, considerato l’esiguo numero di iscritti e considerato che l’art. 77, comma 3 del Codice dei contratti non avrebbe consentito la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse nel caso di assenza e/o carenza di esperti, l’ANAC aveva differito.
Adesso, però, in considerazione della sospensione prevista dallo Sblocca Cantieri e delle iscrizioni che nelle more sono arrivate, l’ANAC ha deciso di percorrere alternativamente due strade a scelta degli iscritti:
– proroga dell’iscrizione per tutto il 2021;
– restituzione delle somme versate per l’iscrizione.
Nel primo caso le tariffe di iscrizione all’Albo versate negli anni 2018 e 2019 verranno considerate valide per l’anno 2021. Parimenti, verranno considerate valide le iscrizioni effettuate dai dipendenti pubblici che hanno richiesto di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice esclusivamente in favore della stazione appaltante di appartenenza e per le quali non è previsto il pagamento di alcuna tariffa di iscrizione.
Nel secondo caso, l’ANAC ha previsto la restituzione di quanto pagato mediante la presentazione di apposita istanza di rimborso nella quale dovranno essere obbligatoriamente fornite le seguenti informazioni:
– nominativo del soggetto iscritto all’Albo (soggetto interessato);
– codice fiscale del soggetto interessato;
– data in cui è avvenuto il versamento della quota;
– coordinate Iban del conto corrente su cui effettuare il rimborso ed intestatario/i del conto;
– contatto, telefonico o email, per eventuali comunicazioni;
– firma del soggetto interessato.
L’istanza, corredata da copia di un documento di riconoscimento, va trasmessa all’indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it. Nell’oggetto dell’istanza dovrà essere riportata la seguente dicitura: Richiesta di rimborso quota iscrizione all’albo dei commissari di gara.
La restituzione della quota versata determinerà la cancellazione dell’iscritto dall’Albo dei commissari di gara.
Per quanto riguarda i versamenti effettuati successivamente al 15 luglio 2019 (data di comunicazione della sospensione dell’Albo), questo non sono considerati validi ai fini dell’iscrizione e verranno pertanto restituiti ai soggetti interessati su presentazione di apposita istanza di rimborso contenente le informazioni di cui sopra.
Ulteriori informazioni saranno fornite dall’Autorità a seguito della presentazione, entro il 30 novembre 2020, della relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, prevista dall’art. 1 comma 2 del d.l. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
L’articolo Sospensione Albo Commissari di gara: estensione della validità o rimborso delle tariffe di iscrizione sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
Powered by WPeMatico
Lascia un commento