Fase di pre qualifica – Esclusione – Sanzione non contemplata da alcuna disposizione del Codice – Ipotesi di omessa specificazione delle parti del servizio eseguite dai componenti di un RTI. Nelle gare pubbliche l’obbligo di specificazione, stabilito all’ art. 48, comma 4., del d.lgs. n. 50/2016, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, soddisfacendo l’esigenza che risulti nell’offerta quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5609/2018).
Nella fase di pre qualifica, attesa l’inesistenza di una necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI e quote di esecuzione della prestazione, in assenza di una dichiarazione ad hoc, di quale sia la parte che la mandataria si impegna ad eseguire, dovrebbe indurre la Stazione Appaltante ad esercitare il potere di soccorso istruttorio di cui all’ art.83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e non ad escludere il raggruppamento dalla gara, anche in ossequio al generale principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui al precedente comma 8, non essendo l’espulsione in fase di pre-qualifica contemplata da alcuna disposizione del vigente codice dei contratti pubblici (in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5747/2019 come richiamata in TAR Roma, 11.10.2019 n. 6576 ord.).
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