SIOS e limiti al subappalto il giudice fugge dalla decisione. La stazione appaltante esclude un offerente in quanto “non è possibile subappaltare una quota superiore al 30% di una SIOS quando l’importo della stessa è superiore al 10% del valore complessivo dell’affidamento. Ad ogni modo, la capogruppo non può assolvere in proprio a coprire il restante 70% in quanto non è titolare di apposita attestazione SOA per la categoria OS4. Infine, la ALFA S.r.l.s., non dichiara di essere iscritta alla white list e da un controllo effettuato presso la white list della Prefettura competente per la sede legale della menzionata società (Prefettura di Napoli), l’operatore economico non risulta iscritto. Il punto 3.4 della lettera di invito chiarisce che “E’ richiesta l’iscrizione alla White list presso una Prefettura italiana sia per i partecipanti in forma singola, sia da parte di tutti i componenti dei raggruppamenti delle imprese …”
Tar Lazio, Roma, I, 16 gennaio 2020,n. 502 sceglie la via più facile…“Appare evidente come i due ordini di ragioni indicati siano logicamente autonomi, così da risultare ciascuno astrattamente idoneo a integrare motivazione sufficiente della censurata esclusione.Ne discende che la legittimità di uno solo dei profili motivazionali indicati, potendo, da solo, integrare ragione autonomamente fondante dell’effetto escludente disposto, comporta la legittimità del provvedimento e la consequenziale carenza di interesse a censurare l’ulteriore profilo motivazionale.
Tanto appare ricorrere con riferimento al secondo ordine di ragioni indicate, a sua volta articolato nei due profili argomentativi, a loro volta autonomi dal punto di vista dell’idoneità motivazionale, della carenza formale della dichiarazione di iscrizione e della sostanziale assenza del requisito“.
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