Mancato rispetto del termine per la trasmissione del rinnovo dell’offerta e della cauzione provvisoria. Esclusione! Nelle procedure ad evidenza pubblica, quando siano trascorsi più di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e le operazioni di gara non si siano ancora concluse, risponde ai principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e concentrazione delle operazioni di gara, l’assegnazione da parte della Stazione appaltante di un termine perentorio per la trasmissione del rinnovo dell’offerta e della cauzione provvisoria, purché il termine assegnato risulti ragionevole e congruo. E se questo termine non viene rispettato è legittima l’esclusione del soggetto inadempiente.
Questo il principio sancito dalla Delibera A.N.A.C. N.125 del 12 febbraio 2020.
Nel caso in questione la Stazione appaltante, essendo trascorsi più di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e dovendo ancora procedere all’esame delle offerte tecniche, richiedeva a tutti i concorrenti ammessi di rinnovare, entro undici giorni dalla pec di richiesta, la propria offerta economica e la cauzione provvisoria presentate, specificando che il mancato adempimento avrebbe comportato l’esclusione dalla gara.
Due tra le imprese ammesse, tra le quali il costituendo raggruppamento istante, non trasmettevano quanto richiesto e la stazione appaltante ne disponeva l’esclusione.
Il Consiglio dell’A.N.A.C. stabilisce la legittimità dell’operato della stazione appaltante, ritenendo che la richiesta di rinnovo dell’offerta e della cauzione provvisoria presentate abbia costituito un corretto esercizio dei poteri espressamente riconosciuti dall’ordinamento a garanzia della certezza e celerità alle operazioni di gara e che la ragionevolezza e congruità del termine assegnato agli operatori economici possa evincersi dal suo allineamento con altri termini procedimentali (cfr. art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016) nonché desumersi dalla circostanza che cinque delle sette imprese ammesse hanno tempestivamente adempiuto alla richiesta; peraltro, l’istante ha riscontrato la richiesta a distanza di più di venti giorni dalla scadenza dei termini assegnati.
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