Appalti, soccorso istruttorio consentito anche per le offerte tecniche. Il soccorso istruttorio è consentito anche per sanare le offerte tecniche, ma a determinate condizioni. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 2146/2020.
Un Comune aveva indetto una gara per la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a led. Nella documentazione di gara era compreso un allegato con le specifiche tecniche minime richieste, sia quelle comuni a tutti gli apparecchi, sia quelle specifiche in funzione della destinazione di installazione (strade, aree verdi, grandi aree). Come richiesto dal bando, i concorrenti dovevano presentare una relazione descrittiva dell’offerta, che sarebbe stata parte integrale dell’offerta tecnica, e che il Comune avrebbe valutato per l’attribuzione del punteggio tecnico. I concorrenti dovevano inoltre presentare la relazione illuminotecnica, con le specifiche comprovanti la rispondenza dei prodotti proposti alle prescrizioni minime richieste. Dopo l’aggiudicazione, una delle imprese partecipanti aveva presentato ricorso sostenendo che l’offerta della vincitrice non fosse conforme alle richieste del bando. Il Tar, in un primo momento, ha dato ragione al ricorrente affermando che il bando chiedeva il rispetto dei Criteri ambientali minimi previsti dal DM 23 dicembre 2013, ma i prodotti offerti dall’aggiudicataria non erano conformi a questi requisiti.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione spiegando che il caso rientra nel caso del soccorso istruttorio dal momento che si tratta solo della regolarizzazione documentale e non dell’integrazione di un elemento essenziale mancante nell’offerta tecnica. I giudici hanno aggiunto che il soccorso istruttorio è previsto dall’articolo 83, comma 9 del Codice Appalti ( D.lgs 50/2016) e che anche la Corte di Giustizia europea ha affermato che non è in contrasto con il principio della par condicio. L’integrazione dei documenti, ha precisato il CdS, deve correggere errori materiali e non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione richiesta espressamente dal bando. I giudici hanno sottolineato che le inesattezze, in cui era incorsa l’impresa vincitrice, erano dovute a imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara. Il Tar aveva infatti annullato l’aggiudicazione perché l’impresa vincitrice non aveva presentato l’attestato di conformità degli apparecchi offerti alla norma EN 60598-2-5. Il disciplinare di gara, però, non prevedeva espressamente la presentazione di questo documento, ma chiedeva solo che l’apparecchio fosse costruito ai sensi della norma CEI EN 60598-2-5. Il CdS ha quindi confermato l’aggiudicazione consentendo al vincitore di correggere la sua offerta dal momento che l’imprecisione era stata causata dall’ambiguità del bando.
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