L’ANAC risponde ad una richiesta del CNI sui requisiti di capacità economico-finanziaria

Codice dei contratti: L’ANAC risponde ad una richiesta del CNI sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recentemente, pubblicato la Delibera 1 aprile 2020,n. 290 avente ad oggetto “Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali”.

Richiesta del CNI

Si tratta di una richiesta di parere formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota protocollo Ufs/ 1338/2020 del 19.2.2020, assunta in pari data al protocollo dell’Autorità n. 14058, in merito alla possibilità di spendere quale libero professionista i “requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica conseguiti dall’associazione professionale composta da n. 2 professionisti, di cui si faceva parte, in assenza di una chiara disciplina legislativa della problematica”.

Parere ANAC n. 290 dell’1 Aprile 2020

L’ANAC con la Delibera 1 aprile 2020,n. 290 risponde ai chiarimento richiesti precisando che ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il libero professionista può dimostrare:

  • i requisisti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti quale componente di un’associazione professionale e
  • i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

Dimostrazione requisiti

In pratica per la dimostrazione dei requisiti di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a) e cioè per quanto concerne i requisiti di capacità economico-finanziaria è necessaria esporre il fatturato dell’associazione professionale di cui si è  componente mentre per i reguisiti di capacità tecnica e professionale è necessario, anche, che il professionista abbia sottoscritto gli elaborati per i quali si ritiene di dimostrate i reguisiti di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c).

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