Il primo caso è quello dell’Anas che nelle scorse settimane, con una nota dell’a.d. e d.g., Massimo Simonini, indirizzata a tutte le direzioni e ai responsabili delle strutture territoriali ha preso atto che la situazione derivante dall’emergenza sanitaria «può incidere significativamente sulla condizione finanziaria di imprese che hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con Anas, e una crisi di liquidità di detti operatori può senz’altro comportare il mancato pagamento di fornitori e lavoratori».
Per questa ragione sono stati autorizzati gli uffici ubicati sul territorio «a procedere per stati di avanzamento lavori, servizi e forniture a tutto il 30 giugno 2020 a procedere all’emissione degli stessi, e alla relativa liquidazione, anche per importi inferiori alla rata minima per pagamenti in acconto prevista dai contratti-capitolati, a condizione che l’importo contabilizzato sia pari almeno al 50% della rata minima prevista». Nella stessa nota si dispone anche che le richieste di pagamento riguardanti importi contabilizzati inferiori al 50% della rata minima prevista, potranno comunque essere valutate sulla base di motivate istanze formali da parte dell’appaltatore. Per contratti in cui è prevista una contabilizzazione con cadenza temporale, la periodicità potrà essere ridotta della metà».
Viene anche autorizzato il pagamento delle fatture emesse per lavori, servizi e forniture, senza attendere la scadenza di 30 giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento. A livello regionale si segnala invece la circolare della regione Friuli Venezia-Giulia del 26 marzo 2020 indirizzata a tutte le stazioni appaltanti del territorio regionale che gestiscono la realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa in nome e per conto della regione.
Nel documento, premesso che il decreto Cura Italia, introducendo tra le misure di sostegno anche la previsione di assicurare l’erogazione dell’anticipazione anche in caso di consegna anticipata dei lavori (art. 91 comma 2), si invitano le stazioni appaltanti a «dar corso con l’urgenza (con apposito atto aggiuntivo, ndr alla modifica consensuale tra le parti delle previsioni contrattuali in essere in materia di pagamenti, introducendo un paragrafo che consenta eccezionalmente il pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, legata alla presente emergenza, per qualsiasi importo». La modifica viene correlata all’art. 106 del codice dei contratti pubblici in quanto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e tale da non alterare l’importo e l’equilibrio economico del contratto e non generare maggiori costi per la stazione appaltante. Si consente di «riconoscere all’appaltatore quanto effettivamente realizzato per poter a sua volta liquidare fornitori, subappaltatori e maestranze in un momento storico in cui il lockdown ha congelato le filiere produttive e i relativi flussi economici».
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