Me.PA. e Mancata indicazione costi manodopera: esclusione o richiesta di giustificazioni. La mancata indicazione dei costi della manodopera comporta l’esclusione dalla gara? È tra i dubbi più dibattuti in tema di codice dei contratti e partecipazione alle gare, oggetto di ricorsi e sentenze che ne hanno ormai definito pienamente le caratteristiche.
Il quesito ha ormai trovato una risposta univoca e definitiva a seguito della Sentenza della Corte UE 2 maggio 2019, C-309/18 e dell’Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 11 emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In buona sostanza, l’obbligo di indicare i costi della manodopera è previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che recita “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)“.
Ciò che non hai mai chiarito il Codice dei contratti è cosa accade nel caso un concorrente non indichi separatamente i costi della manodopera? si può considerare un errore formale sanabile a seguito di richiesta di giustificazioni da parte della stazione appaltante oppure va trattato come un errore sostanziale comportando l’esclusione diretta dalla gara?
Come detto il problema ha trovato risposta in diverse sentenze della Corte UE e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Risposta che può essere riassunta nei seguenti principi:
L’argomento è stato nuovamente trattato dalla Sezione Terza Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che con la Sentenza 1 giugno 2020, n. 5780 ha di fatto confermato i suddetti principi, applicandoli ad un caso particolare ovvero quello di gara effettuata su Me.PA.Nel caso di specie, nel modello standard di offerta economica generato dal sistema Me.PA. era assente il campo relativo ai costi della manodopera. Tra tutti i partecipanti nessuno aveva indicato separatamente i costi della manodopera, tranne il ricorrente che aveva proceduto a indicare separatamente i costi della manodopera caricando a sistema un file non previsto tra i modelli di gara.
Il concorrente, dunque, ha presentato ricorso rilevando che sebbene la lex specialis nulla abbia disposto sul punto – e nonostante l’assenza di un apposito spazio nel modello standard di offerta economica generato dal sistema Me.PA. – poiché l’obbligo di procedere alla indicazione separata degli oneri in questione è chiaramente sancito dall’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016, non sarebbe possibile, anche alla luce della giurisprudenza europea e nazionale che ne sancisce l’operatività indipendentemente dal richiamo degli atti di gara, sanare tale carenza in una fase del procedimento successiva alla presentazione della domanda; pertanto la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta presentata dalla controinteressata, senza consentire alla stessa alcuna integrazione
Conformemente ai principi stabiliti dalla Corte UE e dal Consiglio di Stato, anche il TAR per il Lazio ha premesso che risulta incontestato:
Ciò premesso, anche il TAR ha confermato che:
Nel caso di specie, l’assenza di un campo o di un modulo per l’indicazione separata dei costi della manodopera, ha reso materialmente impossibile ottemperare all’obbligo di legge e questo ha ingenerato certamente nei concorrenti quella situazione di “confusione” nella quale i principi di trasparenza e proporzionalità impediscono alla stazione appaltante, che ha in sostanza ingenerato l’errore nei concorrenti, di applicare una legittima sanzione espulsiva.
In definitiva, nel caso di specie non essendo presente il campo sul MePA., i concorrenti sono stati invitati a fornire delle giustificazione in sede di verifica delle offerte e non avendo queste modificato l’offerta economica ma solo esplicitato separatamente i costi della manodopera, l’offerta è stata ammessa.
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