Esclusione dalle gare, il Consiglio di Stato conferma il Provvedimento dell’Antitrust. In alcuni bandi di gara si vedono offerte, di varie società o associazioni di impresa, praticamente identiche, ma il Consiglio di Stato con la sentenza 6 ottobre 2020,n. 5885 ha deciso di dire la sua e cercare di chiudere questa vicenda spinosa.
L’Agcm con il Provvedimento 18 ottobre 2017,n.26815, relativo ai servizi di supporto e assistenza tecnica alla PA nei programmi cofinanziati dall’UE, pubblicato sul Bollettino settimanale n. 43 del 13/11/2017, aveva escluso dalla procedura di un bando gara varie società ritenute responsabili di essersi messe d’accordo per l’eliminazione del reciproco confronto e la spaartizione di alcuni lotti. La gara era suddivisa in nove lotti. Come spesso accade, il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta più vantaggiosa. “Gli sconti offerti – si legge nella sentenza – venivano convertiti in un punteggio economico per mezzo di una formula matematica. La formula era tale per cui il punteggio economico generato dipendeva anche dallo sconto medio e dallo sconto massimo offerto per le voci di prezzo in esame. Il punteggio economico di ciascuna offerta veniva determinato tramite una formula matematica che, per sua struttura, al ridursi del livello del ribasso medio calcolato per il totale dei concorrenti, riduceva il vantaggio ottenibile sugli altri partecipanti (in termini di punteggio per la graduatoria) tramite uno sconto particolarmente accentuato. In altri termini, quando il ribasso medio si riduceva, formulare un ribasso più aggressivo del proprio concorrente diventava via via meno determinante per l’aggiudicazione del lotto”. Questo vuol dire che “in presenza di una media contenuta dei ribassi presentati in gara – prosegue il Consiglio di Stato – un’impresa che concorreva alla aggiudicazione del lotto, forte di un elevato punteggio tecnico, avrebbe potuto avvantaggiarsi rispetto a rivali che puntavano invece maggiormente sulla aggressività delle offerte economiche”.
Sono nove l’offerte ricevute per l’aggiudicazione della gara. Cinque di queste finiscono sotto inchiesta. Secondo l’Autorità, sarebbe emerso che le società avevano presentato delle offerte economiche differenziate per i vari lotti in gara, secondo uno schema comune che “appariva indicativo di dinamiche concertative, dato che, pur presentando sostanzialmente sempre un’offerta tecnica equivalente tra i diversi lotti, avevano dato luogo, in alcuni, a offerte economiche con ribassi tra il 30 e il 35%, mentre in altri le offerte erano risultate decisamente inferiori (con ribassi del 10-15% circa)”. L’Agcm quindi escludeva le società che facevano comunque ricorso.
Si tratta di una forma di coordinmento e cooperazione consapevole (concertazione) tra imprese a danno della concorrenza che non richiede “una manifestazione di volontà reciproca tra le parti, o un vero e proprio piano, tanto è vero che il coordinamento può essere raggiunto attraverso un mero contatto diretto o indiretto fra le imprese”. Ma per la giustizia europea “accordi” e “pratiche concordate” sono forme collusive che condividono la medesima natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme in cui esse si manifestano, “corrispondendo, in particolare, le “pratiche concordate” a una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza”.
E’ evidente, scrive il Consiglio di Stato, di come le società coinvolte nelle inchieste abbiano presentato offerte idonee o meno a vincere un determinato lotto. “Le offerte delle parti, pur avendo ciascuna partecipato a diversi lotti – dice il Consiglio di Stato – sono state concertate ed articolate in modo tale che gli sconti più consistenti presentati da ciascuna di esse – compresi per tutte tra il 30% e il 32,3% – non si sovrapponessero mai, e questo in relazione a ben nove lotti in cui era scomposta la gara. L’intesa si è spinta fino a concertare il livello degli sconti: tutte le offerte delle parti si sono posizionati intorno a due valori pivotali (30-32 e 10-15), con ciò costituendo un lampante profilo di anomalia”. Evidenti gli incontri tra le società da alcuni documenti presentati in giudizio. Per questo il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso delle società e dato ragione all’Agcm.
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