Appalti sottosoglia: è obbligatoria la pubblicazione dell’esito dell’affidamento? Pubblicazione dei risultati dei bandi di gara sotto la lente di ingrandimento di uno dei quesiti posti al supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per gli affidamenti diretti sotto la soglia di 40 mila euro non è obbligatoria la pubblicazione dell’esito dell’affidamento. La nuova legge 120 del 2000, l’ex decreto legge semplificazioni, ha innalzato questa soglia per l’affidamento diretto a 75 mila euro.
Allora la domanda è molto semplice: la nuova norma va interpretata nel senso che è obbligatorio pubblicare un avviso sul risultato di ciascuna procedura di affidamento diretto per importi compresi da 40.000 a 75.000 euro?
La domanda riguarda un caso molto specifico che viene analizzato in un piccolo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della nuova legge 120 del 2000, l’ex decreto legge “Semplificazioni”. In questo piccolo periodo si legge: “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”.
Per il supporto giuridico pochi dubbi: è obbligatorio pubblicare i risultati degli esisti di un affidamento per gli importi compresi tra 40 mila e 75 mila euro. L’avviso di affidamento dei lavori, come specifica il codice degli appalti e quindi il decreto legislativo numero 50 del 2016, può essere sostituito dalla determina in forma semplificata e potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, nel caso in cui fossero richiesti. Sia l’avviso o la determina a contrarre in forma semplificata, dovrà riportare l’indicazione dei soggetti invitati.
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