L’impresa mandataria può essere sostituita solo con altre ditte già originariamente incluse nel raggruppamento.
Anche se la procedura è relativa ad un project financing, la Sentenza del Tar Puglia appare significativa perché si esprime su una questione ( la sostituzione della mandataria di RTI) ai sensi dell’articolo 48 commi 17 e 18 del Codice, su cui gli orientamenti non sono uniformi.
In senso opposto a quanto stabilito dai giudici pugliesi si veda ad esempio la recente sentenza del Tar Sardegna.
La vicenda nasce dopo l’aggiudicazione, con la società mandataria che comunica di aver presentato domanda di concordato preventivo c.d. “in bianco” .La società mandante, alla luce della novità, comunicava alla stazione appaltante l’intenzione di variare le percentuali della costituenda società di progetto, in precedenza indicate in sede di gara, e segnalava contestualmente la ricerca di un soggetto che per esperienza, fatturato e requisiti potesse subentrare alla mandataria.La stazione appaltante, esperito il procedimento, revocava l’aggiudicazione definitiva della gara.
La ricorrente si oppone sostenendo che la revoca dell’aggiudicazione definitiva sarebbe stata illegittima poiché la Stazione Appaltante avrebbe escluso in via generale l’applicabilità delle modifiche al raggruppamento, previste in particolare dall’art. 48, comma 17 del Codice.Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15/01/2021, n.92. Per tutto quanto precede, ritiene il Collegio che l’art. 48, comma 17, D.Lgs. n. 50 del 2016 debba essere interpretato in termini sistematici e restrittivi, e vada dunque letto nel senso di consentire la possibilità di sostituire l’impresa mandataria in stato di concordato fallimentare c.d. “in bianco” solo con altre ditte già originariamente incluse nel raggruppamento, sempre ammettendo che l’infungibilità della prestazione intuitu personae a fornirsi non precluda del tutto anche tale opzione.
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