Nel caso di un conflitto tra le previsioni contenute nei diversi atti di gara, come bisogna comportarsi? Esiste una gerarchia delle fonti?
Ha risposto a questa domanda il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna con la sentenza n.88 dell’8 febbraio 2021 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l’annullamento di una aggiudicazione. Nel caso di specie l’offerta vincitrice era conforme a quanto prescritto dal bando di gara ma non dal disciplinare in contrasto con il primo.Nel caso oggetto della contesa, si mette in dubbio la legittimità dell’aggiudicazione lamentando la mancata esclusione dell’aggiudicataria, la cui offerta non sarebbe conforme alle specifiche richieste dal capitolato speciale.
Come evidenziato dai giudici di primo grado, la disposizione prevista dal capitolato speciale era palesemente in contrasto sia con il bando di gara che con il disciplinare.I giudici del TAR hanno confermato che tale conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara non può che risolversi nel senso della prevalenza del bando per diversi motivi.
Il primo è che lo stesso disciplinare prevedeva espressamente che “in caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia: 1. Bando di gara 2. Disciplinare di gara; 3. Capitolato Speciale; 4. Ulteriore documentazione di gara”.
In secondo luogo perché è pacifico in giurisprudenza l’assunto secondo cui pur nell’ambito della diversa funzione svolta tra le suddette fonti della gara, tra i citati atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara (o della lettera d’invito), mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime.
Infine, nel caso di specie tale prevalenza era stata chiaramente esplicitata dalla stazione appaltante nei chiarimenti richiesti in sede di gara dalla ricorrente.
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