I prezzi da utilizzare per la verifica di congruità dei costi necessaria per accedere al superbonus in caso di interventi di riqualificazione energetica.
Vuoi realizzare dei lavori di riqualificazione energetica e accedere ai benefici fiscali previsti dal Decreto Rilancio? La prima cosa da fare è affidarsi ad un tecnico di fiducia che possa consigliarti al meglio per la verifica dei presupposti iniziali, l’attività di progettazione, gli adempimenti e i documenti necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus).
- Requisiti e adempimenti
- Gli interventi trainanti
- Gli interventi trainati
- I requisiti
- Gli adempimenti
- La verifica di congruità dei costi
- I prezzi da utilizzare per la verifica di congruità dei costi
- Il visto di conformità per lo sconto in fattura e cessione del credito
Requisiti e adempimenti
L’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto alcuni interventi di riqualificazione energetica che, rispettati determinati requisiti ed effettuati alcuni adempimenti procedurali, possono accedere al bonus 110%.
Si tratta di due tipologie di interventi chiamati:
- trainanti, perché accedono direttamente agli incentivi;
- trainati, che accedono al superbonus sono se realizzati congiuntamente ai primi (le spese devono essere sostenute all’interno della data di inizio e fine lavori degli interventi trainanti).
Gli interventi trainanti
Entrando nel dettaglio, gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono dettagliati all’art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio, ovvero:
- isolamento termico a cappotto dell’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (che dal 2021 può riguardare anche la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente);
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati al alta efficienza energetica;
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti ad alta efficienza energetica.
Gli interventi trainati
Unitamente ai suddetti interventi trainanti possono essere realizzati quelli trainati:
- gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche anche effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
I requisiti
Per poter avere accesso agli incentivi del 110%, il Decreto Rilancio prevede che siano rispettati alcuni requisiti:
- per l’isolamento termico a cappotto devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017;
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dal DM 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici ecobonus);
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Gli adempimenti
Sempre con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica che accedono al superbonus sono previsti alcuni adempimenti:
- asseverazione tecnica dei requisiti minimi previsti, del doppio salto di prestazione energetica e, nel caso di cappotto termico, dei materiali isolanti utilizzati;
- verifica di congruità dei costi;
- trasmissione all’Enea dell’asseverazione, del computo metrico e della verifica di congruità.
L’asseverazione va fatta a fine lavori oppure in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato ed inviata all’Enea tramite la piattaforma dedicata https://detrazionifiscali.enea.it/
Le modalità di trasmissione della suddetta documentazione all’Enea sono state stabilite con DM 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni).
La verifica di congruità dei costi
Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
- nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore, indicati nell’Allegato I al Decreto Asseverazioni. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.
I prezzi da utilizzare per la verifica di congruità dei costi
È buona prassi utilizzare sempre un unico prezzario di riferimento e non prendere le voci di costo a seconda della convenienza economica. In linea di massima, una buona condotta potrebbe essere:
- utilizzare i prezzari regionali;
- se una voce non è presente consultare i prezzari DEI;
se una voce non è presente nei prezzari regionali né in quelli DEI, procedere con l’analisi dei prezzi che dovrà essere allegata all’asseverazione.
Il visto di conformità per lo sconto in fattura e cessione del credito
Ricordiamo, infine, che nel caso il contribuente decida di optare per una delle due opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) è prevista la produzione di un altro documento: il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.
Il visto di conformità è rilasciato soltanto dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997.
fonte
Lascia un commento