Verifica congruità manodopera in cantiere: il sistema EdilConnect. Dal 1° novembre è stato introdotto l’obbligo di Durc di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili. Tale verifica ha lo scopo di accertare quanto incide la manodopera nell’intervento edilizio, sia nel settore pubblico che in quello privato, includendo lavori in appalto, in subappalto o lavoratori autonomi. Per questo motivo è nato CNCE_Edilconnect il sistema previsto dalle parti sociali dell’edilizia per la richiesta e il rilascio della congruità. Ecco come funziona.
L’art. 2, co. 3 del DM dispone che saranno oggetto di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70.000 euro, al netto dell’iva, comprendendo nella cifra quelli non edili (che però non rientrano nel calcolo). Per valore complessivo dell’opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare. Nel caso in cui più contratti di appalto stipulati con altrettante imprese che siano riferiti ad un unico cantiere, il sistema CNCE_Edilconnect verificherà in maniera automatizzata l’esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare, il cui valore dell’opera complessivo sarà indicato dalle singole imprese all’atto dell’inserimenti dei singoli appalti.
Il committente che affidi la realizzazione di un’opera edile di importo pari o superiore a euro 70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell’opera.
Nel caso in cui al termine dei lavori nessuno richieda la congruità, la Cassa invierà un alert all’impresa affidataria. La Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella ove è ubicato il cantiere. Inoltre è possibile girare” la pratica a un’altra Cassa per l’istruttoria, ad esempio nel caso di accordi di trasferta regionale solo per le Casse che hanno accordi di questo tipo.
Secondo CNCE tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa Edile) sulle quali ricade la verifica della congruità, possono di registrarsi al portale e di inserire i dati necessari all’effettuazione della verifica stessa.
Nei casi di General Contractor, si distingue tra:
In caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l’ATI, cui singolarmente viene richiesto il Durc, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica “impresa affidataria” ai fini dei restanti adempimenti.
Nel caso di ATI orizzontale saranno direttamente le singole imprese componenti l’ATI ad essere considerate quali imprese affidatarie e che inseriranno i singoli appalti, riportando nel campo “valore complessivo dell’opera” l’importo indicato nella notifica preliminare. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l’ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati. Laddove l’ATI decida, invece, di avvalersi per l’esecuzione dell’opera di una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile stessa. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarò lui stesso il soggetto affidatario del contratto.
CNCE ricorda che al momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili individuati dall’art. 2 del DM 143/2021 sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera. Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.
Inoltre, se i lavori riguardano un condominio, sarà l’impresa a inserire il cantiere o i singoli appalti/cantieri, riportando nel campo “valore complessivo dell’opera” l’importo indicato nella notifica preliminare.
Le ore di titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere per un’impresa con dipendenti iscritta alla Cassa Edile sono indicate mensilmente in denuncia nell’apposita sezione del sistema CNCE_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile.
I lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti, possono registrarsi al portale CNCE_EdilConnect e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l’impresa può indicare in CNCE_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto.
Per una corretta verifica della congruità si dovrà tener conto sia della manodopera denunciata che di quella versata dalle imprese coinvolte, necessaria per il raggiungimento delle percentuali minime di manodopera previste dal DM. Rimane fermo ovviamente, in caso di inadempimenti, l’obbligo in capo alle Casse di procedere al recupero di tutto il denunciato da parte delle imprese, relativamente all’opera complessiva secondo le regole in materia di regolarità contributiva.
La verifica della congruità si basa sul criterio della categoria prevalente che è determinante ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo stesso, fermo restando l’imputazione di tutta la manodopera afferente anche le altre categorie. Peraltro, nel caso in cui, per una categoria diversa da quella prevalente, sia prevista una percentuale di incidenza della manodopera inferiore a quella di quest’ultima, ciò può essere fatto valere dall’impresa affidataria quale giustificazione nel caso di mancato raggiungimento della congruità.
Nel caso in cui in un cantiere siano registrati sia costi di personale dipendente (per cui si ha contezza del versamento) sia altri costi (ad es. autonomi di cui non si contezza del versamento), l’impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Ai fini del raggiungimento della congruità, concorrono anche le ore di straordinario effettuate dai dipendenti delle imprese se si tratta di ore eccedenti quelle previste contrattualmente e siano adeguatamente comprovate mediante idonea documentazione.
Il sistema di gestione cantieri attribuirà direttamente il CUC (Codice Univoco Congruità di cantiere), creato al momento dell’inserimento del cantiere, per cui il subappaltatore non dovrà fare altro che inserire correttamente la manodopera.
Nel caso di ritardo nell’inserimento del cantiere da parte dell’impresa affidataria, il subappaltatore può inserire il cantiere (impostando l’apposita casella in cui dichiara di essere subappaltatore) per poi unificarlo a quello inserito successivamente dall’affidataria.
Ai fini della verifica della congruità, tutti i cantieri in cui l’impresa è presente e denunciati nelle diverse Casse, sono resi disponibili nei sistemi di denunce, compresi eventuali subappaltatori caricati dall’impresa principale. Ricordiamo che nel sistema i cantieri sono presenti esclusivamente nel periodo in cui la competenza della denuncia è compatibile con le date di presenza dell’impresa in cantiere.
È possibile unificare più cantieri se entambi o tutti non sono ancora conclusi e tramite l’indicazione da parte dell’impresa affidataria del codice univoco di congruità del cantiere che rimarrà attivo e procedendo alla cancellazione dell’altro cantiere.
Se un’impresa è affidataria di più appalti in più cantieri sul territorio nazionale e risulta congrua in tutti i cantieri tranne in uno, non potrà ottenere il DOL: il Decreto congruità indica, all’art. 5 c. 6, che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line”.
Nel caso in cui sia emessa un’attestazione di congruità negativa, la Cassa che ha emesso l’attestazione invierà i dati alla Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Per regolarizzare la posizione, l’impresa dovrà:
Nel caso di mancato raggiungimento della congruità per mancanza di ore di lavoro dichiarate nei cantieri, la regolarizzazione si effettua attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro mancante e necessario al raggiungimento della congruità. ttli somme saranno imputate ad un apposito fondo e saranno utilizzate per gli scopi statutari della Cassa previsti dalla contrattazione nazionale territoriali.
L’importo da richiedere sarà quello calcolato dalla Cassa e derivante dalla differenza tra l’importo atteso e l’importo complessivo di manodopera registrato. La regolarizzazione avviene attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Non è possibile richiedere l’attestazione di congruità direttamente da un sistema informatico della Cassa a cui l’impresa è iscritta, senza accedere a CNCE_EdilConnect.
Il certificato di congruità deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso di invito a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni, i termini di rilascio si interrompono.
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