Subappalto: aggiornato il vademecum ANCE. Subappalto ed esecuzione appalti pubblici: l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha recentemente aggiornato il vademecum relativo alla corretta applicazione dell’istituto disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, fornendo un importante punto di riferimento per gli addetti ai lavori, alla luce anche delle novità introdotte dal decreto “Sblocca cantieri” e dal decreto “Semplificazioni-bis”. Vediamone i dettagli.
Con il vademecum di ANCE “Il subappalto nei lavori pubblici”, viene prima di tutto evidenziato come le recenti modifiche legislative messe in campo dal Decreto Sblocca cantieri e dal Decreto Semplificazioni-bis forniscano una concreta risposta alle istituzioni europee che, in più occasioni, avevano messo in rilievo la non conformità della normativa nazionale del subappalto rispetto alle direttive comunitarie. L’Europa del resto ha sempre guardato con favore al subappalto, considerandolo un efficace strumento di tutela della concorrenza, strutturato soprattutto per l’accesso delle Piccole e Medie Imprese al mercato degli appalti pubblici.
Ricordiamo che in termini generali, il subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) con cui l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto a beneficio del committente pubblico o privato.
Rispetto all’appaltatore, il subappaltatore non è titolare del rapporto contrattuale con l’amministrazione, che resta in capo al primo. Al subappaltatore è comunque richiesto un coinvolgimento imprenditoriale, organizzativo e in termini di responsabilità nell’esecuzione dell’appalto principale o meglio di una quota di questo: mentre un fornitore si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell’appaltatore un bene da inserire nella produzione, il subappaltatore contribuisce alla realizzazione della prestazione principale destinata a soddisfare l’amministrazione.
Nei contratti pubblici, la vigente disciplina del subappalto è contenuta nell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), che ha sostituito quella dell’articolo 118 del previgente d.lgs. n. 163/2006. Detta disciplina, dall’entrata in vigore del codice stesso, ha subito continue correzioni. Da ultimo, quelle relative all’entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri (Art. 1, co. 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55) e dal Decreto Semplificazioni-bis (Art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108).
L’art. 105 del Codice degli Appalti esprime al primo comma, il principio generale di esecuzione diretta degli appalti pubblici da parte dell’affidatario e disciplina – nei commi successivi – l’affidamento a terzi dell’esecuzione di parte delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto principale. In particolare, a pena nullità, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il codice prevede altresì che determinate prestazioni che non possano mai essere considerate subappalto. In particolare, l’art. 105, comma 3 del codice, precisa che non si configurano come subappalto, le seguenti categorie di forniture e servizi:
Tali esclusioni sembrerebbero applicarsi a tutte le tipologie di appalto (lavori servizi e forniture), in linea con le esclusioni previste nella disciplina previgente, di cui all’art. 118, ultimo comma del d.lgs. n. 163/2006. Per tali contratti vi è quindi una presunzione che consente alla stazione appaltante di non applicare la disciplina del subappalto prevista dal codice.
Fatte queste premesse, il Vademecum ANCE analizza tutti i commi in cui è articolato l’art. 105, fornendo una guida completa all’istituto del subappalto:
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