Annullamento gara “ponte”: si può revocare l’aggiudicazione? Gara “ponte” e gara “definitiva”: può l’aggiudicazione di una pregiudicare l’altra? Sì, come spiega bene il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7537/2021 relativa proprio alla revoca di aggiudicazione di una gara “ponte” a seguito della scelta di un’Amministrazione di procedere direttamente con l’affidamento definitivo del servizio all’aggiudicataria dell’appalto principale.
Nel caso in esame una Centrale Unica di Committenza aveva indetto una gara telematica da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un servizio della durata di 7 anni da svolgersi presso un Comune.
Allo stesso tempo, l’Amministrazione aveva avviato le procedure della gara d’appalto per l’affidamento “ponte” del servizio. E qui il pasticcio: un operatore economico si è aggiudicato l’appalto per la “gara ponte”, classificandosi invece secondo in quella principale. La ditta aggiudicataria della gara principale ha manifestato la propria disponibilità a dare esecuzione anticipata al contratto di durata pluriennale, rendendo inutile l’assegnazione provvisoria del servizio prevista dalla gara “ponte”, che è stata revocata in autotutela dall’Amministrazione.
Da qui il ricorso al Tribunale Amministrativo da parte dell’aggiudicataria dell’appalto ponte, sia per l’aggiudicazione della gara che per la revoca dell’aggiudicazione del contratto “ponte”.
Palazzo Spada ha respinto il ricorso, pur ammettendone l’ammissibilità perché è evidente la connessione tra il procedimento di revoca e la manifesta disponibilità dell’aggiudicataria della gara principale a dare immediatamente seguito al servizio oggetto di appalto.
In particolare, la revoca dell’affidamento della gara ponte poggia sulla disponibilità manifestata dall’aggiudicatario nella gara “principale” a dare esecuzione anticipata al contratto ed è correttamente motivata: in questo caso bisogna considerare l’ampia discrezionalità di cui dispone l’amministrazione nell’esercizio del potere di revoca in autotutela degli atti amministrativi, rispetto alla valutazione di opportunità e convenienza dell’interesse pubblico.
In questo caso la determinazione di revoca si fonda sui seguenti elementi:
Peraltro, a seguito della individuazione dell’aggiudicatario della gara principale, è venuto meno il presupposto fattuale che reggeva e giustificava la gara “ponte” e le finalità del suo svolgimento, con la possibilità di motivare il provvedimento in autotutela applicando l’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) elativo all’affidamento dell’appalto in via d’urgenza.
La determinazione di revoca appare sufficientemente motivata anche sotto il profilo dell’interesse pubblico, laddove il responsabile del procedimento ha dato espressamente conto che:
La revoca dell’affidamento della “gara ponte” è quindi legittima: di conseguenza, il Consiglio ha respinto il ricorso e confermato l’aggiudicazione della gara principale alla concorrente arrivata prima.
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