Appalti e concorrenti: applicazione del principio di rotazione. Gare d’appalto e rotazione degli operatori economici nei contratti sottosoglia è obbligo della Stazione Appaltante applicare la rotazione degli affidamenti oppure ci sono delle condizioni per cui è possibile aggiudicare un altro appalto a una stessa impresa?
Sulla questione ha dato il proprio parere il Tar Brescia, sez. Prima, con la sentenza n. 1004/2021 inerente il ricorso di un operatore economico contro un’amministrazione comunale che aveva aggiudicato un appalto ad una società già affidataria di un altro servizio presso lo stesso Comune.
Da qui il ricorso: secondo la concorrente esclusa, erano stati violati il principio di rotazione previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e le linee guida ANAC n. 4/2016, dato che il comune avrebbe, infatti, immotivatamente invitato il gestore del servizio uscente.
Sul merito, il TAR ha precisato che la rotazione non è imposta qualora la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Questa indicazione per altro compare anche nelle linee guida dell’ANAC numero 4, nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206.
Al paragrafo 3.6 si legge infatti che “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.
Secondo il TAR quindi, nel caso in esame, il Comune ha adottato una procedura sostanzialmente aperta e, pertanto, non era necessario applicare il criterio di rotazione. Nonostante, infatti, la scelta del contraente sia avvenuta con una procedura negoziata, non solo gli operatori economici sono stati individuati telematicamente tramite elenchi ufficiali, ma l’individuazione dell’aggiudicatario è avvenuta con l’oggettivo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Inoltre, la gara è stata adeguatamente pubblicizzata sul sito del Comune e la partecipazione era, di fatto, aperta ad ogni operatore di settore. La stessa ricorrente è stata, infatti, invitata a partecipare non appena lo ha richiesto e ha ottenuto il CPV richiesto per partecipare alla selezione.
Il Tribunale amministrativo ha inoltre evidenziato che il principio di rotazione presuppone l’omogeneità del servizio oggetto di gara con quello svolto in precedenza: in questo caso, l’omogeneità è assente, perché il servizio si differenzia totalmente da quello precedente.
Il ricforso è stato quindi respinto, perché la procedura di gara era aperta, garantendo la tutela della concorrenza; inoltre il criterio di rotazione ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non è invocabile in quanto si tratta dell’affidamento di un servizio totalmente differente da quello precedente.
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