Requisiti di partecipazione non sono integrabili dopo l’aggiudicazione dell’appalto. Requisiti di partecipazione e aggiudicazione appalto: una volta che l’incarico è affidato, non si può ricorrere al soccorso istruttorio per integrare eventuali carenze.
A ricordarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n.8148/2021, pronunciata a seguito dell’appello di un RTI contro una una Stazione Appaltante che, in qualità di Centrale di Committenza, ha assegnato illegittimamente un appalto misto di lavori e forniture.
In particolare, la lex specialis prevedeva, a pena di esclusione, il possesso del seguente requisito:
Il tutto precisando che “Si è ritenuto opportuno fissare, quale requisito di capacità economica e finanziaria, il fatturato minimo annuo relativo al triennio precedente, ai sensi dell’articolo 83, co.5, del Codice dei Contratti, al fine di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo importo a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo delle forniture richieste”.
Mentre il TAR aveva confermato la graduatoria e l’aggiudicazione originaria, il Consiglio di Stato non è stato dello stesso avviso, accogliendo l’appello per mancato possesso del requisito di partecipazione segnalato nella lex specialis.
L’aggiudicatario infatti aveva dichiarato e “speso” in sede di gara un incarico triennale pari a 444mila euro, sotto la soglia dei 600mila fissata dalla legge di gara. In virtù di questo importo più basso, la Stazione appaltante ha consentito un’integrazione postuma della documentazione, per di più in violazione del termine di dieci giorni che era stato fissato.
Secondo Palazzo Spada, questa integrazione postuma del requisito di partecipazione non è ammissibile: un requisito richiesto dal disciplinare a pena d’esclusione dell’intera offerta, in quanto definito dall’amministrazione come requisito tecnico minimo o essenziale, deve ritenersi necessario per l’ammissione dell’offerta alla procedura di gara e non può, quindi, essere integrato successivamente all’aggiudicazione.
Tale procedimento di integrazione postuma, così strutturato, finisce per consentire al concorrente la dimostrazione di un requisito in violazione del principio di “par condicio” dei concorrenti.
In sede di verifica del possesso dei titoli successivamente all’avvenuta aggiudicazione, non può escludersi il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione. Di conseguenza, la stazione appaltante può assegnare al concorrente “un termine non superiore a 10 giorni” per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente.
Non è invece consentito il soccorso istruttorio quando esso sia attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificarne il contenuto nella sua integralità.
L’appello è stato quindi accolto: il Collegio ha dichiarato l’inefficacia del contratto di appalto e disposto il subentro dell’appellante nella posizione contrattuale. Inoltre haòprevisto un risarcimento per illegittima aggiudicazione di un appalto, con una somma da determinare in percentuale del mancato utile conseguito dalla ricorrente.
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