Appalti PNRR e PNC: procedure per Comuni non capoluoghi di provincia. Appalti PNRR e procedure che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nel caso in cui si tratti di Comuni non capoluogo di provincia: gli obblighi cambiano, secondo se la SA sia in possesso delle qualificazioni previste dall’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici.
Ne è conferma il parere n. 1147/2022 reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, inerente un questito sull’’articolo 1, comma 1, lett. a), il D.L. n. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”). Esso prevede che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 del Codice dei Pubblici, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”.
Ecco quindi il dubbio posto da una Stazione Appaltante: tale disposizione vale anche nel caso di comuni in possesso di qualificazione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, oppure in questo caso le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente, nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all’art. 37, commi 1 e 2?
Secondo il MIMS, per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, deve procedere secondo una delle modalità indicate dall’art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall’art. 52, co. 1.2 del dl 77/2021, convertito con la L. 108/2021, ossia:
Attenzione però: come specificato nel Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del Codice, sono comunque salve le ipotesi disciplinate dall’art. 37 commi 1 e 2 primo periodo, secondo cui:
Quindi, dato che il Comune che ha ptresentato istanza è in possesso di qualificazione ai sensi dell’art. 38 del Codice dei Contratti, potrà procedere autonomamente, senza essere soggetto agli obblighi individuati al comma 4 dell’articolo 37.
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