Subappalto categorie super specialistiche: non si applica il tetto del 30%. Nel caso di subappalto di categorie super specialistiche, il tetto massimo del 30% non va considerato, perché esso è connotato da caratteri di astrattezza e genericità, in violazione della direttiva 2014/24/UE. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 689/2022 della sez. Quinta, a seguito del ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento dei lavori di completamento e valorizzazione di un Museo.
In particolare, la sentenza di primo grado aveva escluso l’aggiudicataria che, non essendo in possesso della Categoria SOA OS30, aveva dichiarato di voler interamente subappaltare i lavori di questa categoria, conformemente a quanto stabilito dal disciplinare di gara che non disponeva limitazioni al subappalto dei lavori fare distinzioni o eccezioni per le categorie “super specialistiche”, motivando tale scelta con la necessaria coerenza con l’articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici.
Secondo la ricorrente in primo grado tale clausola era illegittima, perché violava:
Da qui l’appello al Consiglio di Stato, che è stato accolto. Come ha precisato Palazzo Spada, l’Unione Europea ha definito i limiti imposti nel subappalto come generici ed astratti, non tenendo in considerazione il settore economico interessato dall’appalto, la natura dei lavori o l’identità dei subappaltatori. Proprio per questo motivo l’art. 105 del Codice dei Contratti, a far data dal 1° novembre 2021 è stato riformulato con il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni). In particolare:
Tuttavia, non era chiaro se la disapplicazione del limite generale e astratto al subappalto, come nel caso specifico in esame, potesse interessare le SIOS, ossia “lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”.
Come specificato dal Consiglio di Stato, l’art. 105, comma 5, del Codice è incompatibile col diritto euro-unitario: i limiti di generalità e astrattezza individuati dall’Unione Europea in riferimento all’art. 105, comma 2 del Codice incidono anche sul comma 5, perché il semplice riferimento alle sole opere super specialistiche, prescinde dalla natura delle lavorazioni richieste.
Una volta che l’amministrazione ha riscontrato delle lavorazioni superiori al 10% dell’importo dell’appalto, non poteva optare per la totale assenza di vincoli al subappalto o per l’imposizione di un limite inferiore al 30% delle opere subappaltabili, anche quando nel contesto del singolo affidamento, esse siano scarsamente significative rispetto alla finalità del divieto di subappalto.
Inoltre, facendo riferimento a quanto previsto nell’art. 63 comma 2 della direttiva UE n. 24/2014, secondo cui “le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente” sta all’amministrazione aggiudicatrice fissare eventualmente un limite al subappalto nel singolo affidamento.
La sentenza quindi ha accolto il ricorso, confermando l’aggiudicazione iniziale, soprattutto confermando l’orientamento giurisprudenziale che disapplica il comma 5 dell’art. 105 del codice dei contratti, perché considerato troppo astratto e generico anche nel caso di subappalti sepcialistici.
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