Omessa adozione del PTPCT: le sanzioni ANAC

Omessa adozione del PTPCT : le sanzioni ANAC. La redazione e l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) costituiscono un obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, come ha ricordato ANAC con la delibera n.124 del 16 marzo 2022.

ANAC: adozione PTPCT è obbligo di legge

Il caso riguarda il procedimento sanzionatorio nei confronti di una PA per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023: in particolare, fino a gennaio 2022, il Piano non risultava ancora pubblicato ed è stato deliberato solo a fine febbraio 2022.

Sul punto, ANAC ha ricordato appunto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, co. 8, ldella legge n. 190/2012, sussiste l’obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s’intende assolto con l’adozione da parte dell’organo d’indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I fatti evidenziano una serie di omissioni rispetto agli adempimenti di legge, scandendo responsabilità a vario titolo del RPCT pro tempore e del Presidente del CDA, entrambi in carica nel 2021, quando il nuovo Piano avrebbe dovuto essere adottato e quindi mettendo in atto una condotta negligente. Non solo: il Consiglio di Amministrazione subentrato in carica ad aprile 2021, ha maturato una responsabilità per culpa in vigilando, avendo omesso di verificare la realizzazione degli adempimenti che la legge assegna al RPCT.

PTPCT è atto programmatico

Come ricorda l’ANAC in proposito, l’organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate. Il Piano infatti è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile.

Data la sua natura programmatica, perde la sua finalità se viene redatto quando il periodo di riferimento è già concluso. La mancata adozione del PTPCT rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente, i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito.

In conclusione ANAC ha riconosciuto la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT, erogando una sanzione amministrativa pari a circa 5.000 €, ripartiti tra i vari responsabili dell’omissione e sottolineando la “scarsa attenzione dell’ente alle scadenze di legge previste” e “una totale noncuranza degli obblighi di legge”.

 

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