Requisiti tecnici operatore: differenze tra fasi di partecipazione e di esecuzione.
Se di norma in una gara d’appalto il possesso dei requisiti tecnici ha una valenza diversa tra la fase di partecipazione e la fase di esecuzione, esistono alcuni casi, ad esempio nelle procedure di urgenza, in cui esse si sovrappongono.
Si tratta ad esempio del caso affrontato dal TAR Sardegna con la sentenza n.133/2022, che ha confermato l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di un operatore che aveva dichiarato, in fase di presentazione dell’offerta, di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla Stazione Appaltante. All’esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, tuttavia, la SA ha escluso la società concorrente perché non in possesso del requisito tecnico già in quella fase, come disposto nella lex specialis.
Secondo la ricorrente, il requisito richiesto dalla SA, pur qualificato come tecnico di partecipazione dalla lettera di invito, doveva più correttamente intendersi alla stregua di un requisito di esecuzione del contratto, per cui esso non doveva essere soddisfatto da ciascun concorrente fin dall’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma doveva essere dimostrato soltanto dall’aggiudicatario al momento della stipula del contratto in funzione, appunto, dell’esecuzione della prestazione contrattuale.
Il TAR ha preliminarmente ricordato che è necessario distinguere tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione:
Attenzione però: come spiega il TAR, non si può escludere che in particolari casi concorsuali, come nelle procedure d’urgenza, la richiesta della predisposizione e organizzazione di beni e mezzi per l’esecuzione del servizio sia prevista dalla lex specialis come elemento essenziale dell’offerta. Di conseguenza, se espressamente richiesti come elementi essenziali dell’offerta, anche per i requisiti di esecuzione può accadere che la loro mancanza al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara comporti l’esclusione del concorrente.
Spetta dunque alla stazione appaltante, nella predisposizione della legge di gara e in relazione all’oggetto della prestazione richiesta, conciliare le contrapposte esigenze procedimentali su cui si è variamente soffermata la giurisprudenza:
Nel caso in esame, la lex specialis era costituita dalla lettera d’invito che nella parte dedicata ai requisiti di partecipazione, ha dettato una prescrizione tale per garantire la non interruzione di un pubblico servizio fondamentale, con una sostanziale sovrapposizione e coincidenza delle fasi della dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione e della prova della disponibilità dei requisiti di esecuzione, ritenendosi necessario imporre un requisito di sicura affidabilità in ordine all’immediata attivazione del servizio, fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’annullamento dell’aggiudicazione per mancanza dei requisiti tecnici dell’operatore già in fase di presentazione dell’offerta.
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